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Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 01/07/2020, 10:34
da trombetta
Buongiorno,
mi confermate che anche gli Enti che hanno approvato PEF Tari 2020 entro il 31 luglio, con nuovo metodo Arera 443/2019, devono comunque obbligatoriamente inviare rate in acconto con gli atti applicabili per l'anno 2019, con scadenza anteriore al 1^ dicembre, mentre le rate successive saranno calcolate con le nuove tariffe 2020, al netto di quanto già tariffato?
Grazie

Re: Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 01/07/2020, 11:01
da lucio guerra
confermo

Re: Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 01/07/2020, 12:11
da AsproMonte
IFEL dice che si può mandare tutto con tariffe 2020 :?

Re: Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 03/07/2020, 21:35
da Kaleb
IFEL mi pare che quest'anno di cantonate ne abbia prese diverse..

P.S.sembra che l'iter di conversione del DL rilancio ci stia riservando diverse sorprese a colpi di emendamenti: differimento termine bilanci previsione al 30/09 (con tutto quello che segue)..

Re: Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 06/07/2020, 11:11
da finanziaria 5
Kaleb ha scritto:IFEL mi pare che quest'anno di cantonate ne abbia prese diverse..

P.S.sembra che l'iter di conversione del DL rilancio ci stia riservando diverse sorprese a colpi di emendamenti: differimento termine bilanci previsione al 30/09 (con tutto quello che segue)..


Quindi il differimento del termine del bilancio trascina con se anche l'approvazione del piano finanziario TARI e relative tariffe?

Re: Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 06/07/2020, 12:30
da lucio guerra
TRASCINA .... tutto

Re: Tariffe Tari e conguagli.

MessaggioInviato: 07/07/2020, 10:45
da Vanzini
Comma 15-ter dell’articolo 15-bis del D.L. n. 34 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.