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Roma, 15 giugno 2020Prot. n. 15292 del 15 giugno 2020
OGGETTO: Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori –Accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Artt. 67 e 68 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Quesito.........In definitiva, quindi, l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.
Pertanto, illustrate le caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del nuovo atto, si ritiene che nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020
tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015.
Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti.In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997,
sono legittimati, a norma dell’art.67 del D. L. n. 18 del 2020,
a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.