Segnalo sentenza di CTR Veneto che sembra collimare con l'interpretazione qui data circa la pertinenza urbanistica, richiedendo il doppio requisito (non a caso la norma riporta quel purchè tra l'uno e l'altro) ovvero la presenza sia della pertinenza urbanistica sia dell'accatastamento unitario.
Ovviamente occorrerà attendere le prime Cassazioni, ma occhio ad esentare l'area solo perchè accatastata con il fabbricato, perchè quello è solo uno dei requisiti richiesti dalla nuova norma. Segnalo inoltre che in alcune Regioni, la legge regionale urbanistica definisce precisamente cos'è una pertinenza urbanistica. Per le altre occorre rifarsi alle sentenze in materia, riportate sopra, da parte del Consiglio di Stato (perchè appunto non esiste una definizione specifica)
A onor del vero in un paio di Cassazioni chiamate a decidere su pertinenze ante 2019, le Corte richiamando la nuova normativa sembra indirizzarsi verso il solo requisito dell'accatastamento, ma a mio avviso erroneamente per come è scritta ora la normativa....ergo lottate!
CTR Veneto n.625/2022
"....Anche a voler seguire i criteri normativi dettati dalla nuova disposizione di legge l’area non potrebbe essere qualificata come pertinenza sulla base del solo dato catastale non avendo caratteristiche di oggettiva esigenza ed asservimento funzionale al fabbricato principale, godendo di autonomo ius aedificandi e valore di mercato."