da lucio guerra » 06/02/2020, 15:58
il passaggio da analizzare è il seguente
Al riguardo, i giudici evidenziano che il termine per l'approvazione del bilancio indicato nella normativa soprarichiamata, è da intendersi il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ex art. 163, comma 1, TUEL, e non anche il termine differito di cui all'art. 163, comma 3, dello stesso decreto, così che, nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione dell'ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, ancorché per effetto di proroghe normativamente disposte, il legislatore, "limita l'attività gestionale dell'ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale", …"in base alla sottesa considerazione concernente la fase di criticità in cui versa quell'ente che non sia in grado di corrispondere al fondamentale obiettivo della tempestiva approvazione del bilancio di previsione…".
pertanto dal momento che viene superato l'esercizio provvisorio, l'ente torna nella piena facoltà di operare, senza aver commesso alcuna violazione di legge, compresa la facoltà di destinazione di incentivi al personale", …
mi rimetto comunque alla valutazione dei segretari comunali