da lucio guerra » 14/01/2015, 10:54
Le minori/maggiori entrate di prelievi precedenti, ma analoghi, vengono contabilizzate secondo le disposizioni del DPR 158/99 e quindi si prosegue in modo lineare.
Nella voce CGG si crea una sottovoce di costo - avanzi e disavanzi anni precedenti - (se avanzi in negativo se disavanzi in positivo).
Attenti che però questa contabilizzazione va fatta tra il consuntivo del Piano finanziario e la bollettazione teorica totale (non l'incassato che è un'altra cosa).
Avete si bollettato 2.000€ in meno ma il PF, alla fine, è costato di più o di meno?
Proprio per questo aspetto si riesce, di solito, a inserire minori o maggiori costi due anni dopo (quelli del 2012 nel 2014, quelli del 2013 nel 2015 e così via), anche perchè il tutto di norma andrebbe approvato entro dicembre (fatte salve le solite deroghe di approvazione dei bilanci di previsione a novembre o giù di li).
Per inesigibili e costi non coperti gli inesigibili sono tali per normativa e quindi non li devi stimere ma solo dargli copertura quando diventano tali e sai che la legge ora prevede anche somme entro le quali è possibile limitare le incombenze (vedi le linee guida mef dello scorso anno).
L'accantonamento per i costi non coperti ti serve per evitare botte alle tariffe dovute a ondate di inesigibili che diventano tali, in un certo momento non meglio conosciuto. Al momento stiamo cercando di dare una regola che è la seguente: la situazione la si tiene sotto controllo se l'accantonamento è pari alla media degli ultimi tre anni e comunque riferito a crediti non coperti dopo la messa in mora (momento nel quale chi si era dimenticato, non aveva visto ecc. paga). La media di tre esercizi evita o contiene eccessi vari. Messo a regime questo sistema gli inesigibili che, di anno in anno maturano, vengono coperti dal fondo.