da lucio guerra » 16/06/2023, 13:01
L' articolo 7 , lettera i) del Dlgs 504/1992, dispone che sono esenti dall' imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, colturali, ricreative e sportive. I giudici ricordano che l' esenzione da Imu richiede due presupposti.
1.Soggettivamente la proprietà deve appartenere a un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali. Nel caso in esame tale requisito è rispettato, trattandosi di ente ecclesiastico riconosciuto come Onlus, dedicato alla attività di assistenza.
2.Oggettivamente l' immobile deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando rigorosamente se l' attività svolta dall' ente, pur essendo per natura non commerciale (assistenza), sia stata effettivamente svolta con modalità istituzionali. Ipotizzando che gli ospiti dell' immobile di proprietà dell' ente pagassero una retta, andrebbe stabilito se tale corrispettivo fosse preordinato alla sola copertura dei costi o se, invece, consentisse una certa marginalità.