da Kaleb » 04/07/2023, 19:55
La Cassazione ritiene che la dichiarazione IMU per le casistiche delineate dall'art. 2 D.L. 102/2013 sia anche in regime di nuova IMU a pena di decadenza, quindi ritengo che abbiano perso il treno dell'agevolazione per il 2020.
L'applicazione della sanzione correlata all'omissione-tardività la vedo un po' problematica per le agevolazioni IMU, in ogni caso se non è stata presentata nei termini temporali di legge: 1) se la dichiarazione era a pena di decadenza, è come se non fosse operante il regime agevolato che discenderebbe dalla dichiarazione (e quindi, non avendo pagato il dovuto ordinario, applicherei l'omesso versamento) ; 2) se non era a pena di decadenza, lo ius poenitendi che il nostro ordinamento purtroppo consente comporta che il contribuente che soddisfi effettivamente tutti i requisiti per fruire di un regime agevolato possa presentare dichiarazione anche tardivamente e vedersi riconosciuto tale trattamento (a questo punto potrà essere sanzionato per una violazione "formale" da 50€ se ha versato quanto doveva tenendo conto dell'agevolazione). Sarebbe molto più comodo per gli Uffici se il legislatore imponesse la dichiarazione sempre a pena di decadenza, ma così purtroppo non è. Per le aree fabbricabili, tenuto presente che si finisce sempre statisticamente in materia concordabile (e connessi accertamento con adesione/mediazione), se non hanno presentato dichiarazione partirei con il 100%, in quanto è onere del contribuente la quantificazione del valore venale in comune commercio.