da lucio guerra » 20/12/2016, 15:44
Art. 17. Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli
riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli
immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;