numero occupanti tari e denuncia tarsu

numero occupanti tari e denuncia tarsu

Messaggioda naulaka » 10/03/2016, 15:12

Buongiorno. Vorrei chiedere un parere ai colleghi in merito a due quesiti: uno in riferimento al numero degli occupanti per la tassa sui rifiuti e l’altro sul dichiarante denuncia tarsu.
Premessa 1° quesito. Il nostro regolamento prevede per le utenze domestiche:
1. “Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf, badanti etc.. che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.”

E per la dichiarazione tari:
1. “Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. “


Mentre il regolamento tares prevedeva in sintesi: “la dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro 60 giorni dal fatto che ne determina l’obbligo”.

Un contribuente nel 2016 mi presenta la documentazione attestante che il figlio (residente nello stato di famiglia del contribuente) è assente da casa dal 2013 per lavoro, chiedendo di scorporarlo dal numero degli occupanti ( quindi 2 invece di 3) e presentando richiesta di rimborso per le annualità passate.
Sulla base del nostro regolamento, il contribuente avrebbe dovuto presentare denuncia di variazione per il numero degli occupanti per l’anno 2013 entro 60 giorni e per le annualità successive entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio della variazione.
Se da una parte il tributo da imputare alla persona assente non è dovuto (in quanto dimostrabile la sua assenza con contratto di lavoro, d’affitto e tassa rifiuti pagata altrove) dall’altro questa assenza doveva essere documentata nei termini richiesti.
Pertanto, per l’anno 2013 e 2014 non posso tener buona la documentazione presentata e non posso operare il rimborso richiesto; solo per l’ultima annualità a ruolo e cioè per il 2015 (in quanto si “assimilata” la richiesta di rimborso ad una denuncia di variazione, con termine della dichiarazione entro il 30 giugno 2016).
Quindi per tutto il 2015 conteggerò 2 occupanti effettuando un conguaglio sull’ultima rata (che è in scadenza a luglio 2016).
il mio dubbio è se, sulla base di quanto esposto, ho operato correttamente!

2° quesito

Dal 2011 siamo passati a riscossione diretta e sto controllando gli omessi/parziali versamenti dei contribuenti iscritti a ruolo per il 2011. Ho inviato prima avviso bonario raccomandato ed inseguito avviso accertamento per omesso versamento ad un contribuente per la sua precedente abitazione. Infatti lui ha variato residenza nel 2009 mentre nella ex casa (oggetto di accertamento) è rimasta solo la ex moglie. Quindi mi contesta che la tassa rifiuti è dovuta dalla ex moglie in quanto lui non abita e non occupa più quella casa. Sulla base del vecchio regolamento tarsu (valido fino all’anno 2012), ho risposto che non avendo lui provveduto negli anni precedenti alla presentazione di una dichiarazione di cessazione, la tassa rifiuti rimane in carico a lui. Solo nel caso in cui mi dimostra come la tassa rifiuti è stata pagata da un’altra persona per quella casa, posso annullare l’atto in autotutela. Inoltre, se mi presenta nel 2016 la dichiarazione di cessazione potrei cessarlo al 31/12/2014 e se la ex moglie non mi presenta denuncia di attivazione entro il 30/06/2016, posso accertare lei per omessa denuncia per il 2015.
Anche in questo caso, si chiede se l’operato è corretto.
Un grazie a chi volesse rispondermi
naulaka
 
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Re: numero occupanti tari e denuncia tarsu

Messaggioda lucio guerra » 11/03/2016, 14:51

mi sembra corretto
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Re: numero occupanti tari e denuncia tarsu

Messaggioda Rita Zampolini » 16/12/2016, 15:23

Salve. E se nel Regolamento non era stato previsto, nella stessa fattispecie, il familire domiciliato fuori Comune va scorporato ugualmente previa dichiarazione con le opportune attestazioni?
Altrimenti si rischia la doppia tassazione giusto?
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Re: numero occupanti tari e denuncia tarsu

Messaggioda lucio guerra » 17/12/2016, 20:10

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