da lucio guerra » 09/11/2015, 15:29 
			
			TITOLO II - IL PROCESSO
CAPO III - Le impugnazioni
Sezione II - Il giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria regionale
Articolo 54 D.Lgs n. 546/92 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
Art. 23. 
Costituzione in giudizio della parte resistente 
1. L'ufficio del  Ministero  delle  finanze,  l'ente  locale  o  il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti e' stato proposto il ricorso  si  costituiscono  in  giudizio  entro  sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. 
2.  La  costituzione  della  parte  resistente  e'  fatta  mediante deposito presso la segreteria della  commissione  adita  del  proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. 
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le  sue  difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal  ricorrente  e  indica  le prove di  cui  intende  valersi,  proponendo  altresi'  le  eccezioni processuali  e  di  merito  che  non  siano  rilevabili  d'ufficio  e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.