ravvedimento operoso

ravvedimento operoso

Messaggioda Felicia » 25/08/2025, 16:37

In seguito all'invio di un avviso con forma "contradditorio" per l'anno 2020, il contribuente ha deciso di "farsi" un ravvedimento operoso in base all'art. 13 ......((b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;))
Praticamente il contribuente ha deciso di farsi i calcoli ed ha pagato escludendo le sanzioni.
Poteva farlo ?
Mi chiedo allora cosa serve il comma 1 : " La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"
Grazie
Felicia
 
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Re: ravvedimento operoso

Messaggioda Unborn » 25/08/2025, 17:10

A quanto ne so, dopo la notifica dello schema di contraddittorio, ad oggi il ravvedimento è previsto solo per le imposte dell' AdE e precluso per i tributi locali in base al comma 1 ter dell'art.13 D.Lgs 472/1997
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