IVA detraibile per fatture non annotate su registro acquisti
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di fatture registrate esclusivamente su supporto elettronico (e non annotate nel registro degli acquisti), l’IVA è comunque detraibile (sentenza n. 18924/2015).
Come segnalato nelle sentenza in oggetto, le condizioni necessarie per la detrazione dell’IVA sono le seguenti:
• la rintracciabilità delle operazioni passive del contribuente;
• l’effettiva esistenza del debito IVA.
Come segnalato nelle sentenza in oggetto, le condizioni necessarie per la detrazione dell’IVA sono le seguenti:
• la rintracciabilità delle operazioni passive del contribuente;
• l’effettiva esistenza del debito IVA.