IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

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Messaggioda lucio guerra » 23/01/2015, 20:52

Il Consiglio dei Ministri di oggi venerdì 23 gennaio alle ore 15.40 ha approvato un Decreto Legge

Misure urgenti in materia di esenzione IMU (decreto legge)

al termine del quale è stato diramato il seguente comunicato stampa :

http://www.governo.it/Governo/Consiglio ... sp?d=77732

Pertanto se il testo del DL che andrà in gazzetta ufficiale rispetterà queste principali disposizioni, già dall'annualità d'imposta 2014 il riferimento è l’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat, scaricabile da http://www.istat.it/it/archivio/6789

oppure da :

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1130

Si cerca il Comune di interesse e si guarda che lettera è riportata nella colonna R del foglio xls :

NM=Non montano
T=Totalmente montano
P=Parzialmente montano

- se hai una "T" tutti i terreni sono esenti
- se hai una "P" sono esenti solo i terreni posseduti e condotti IAP
- se hai una "NM "tutti versano l'imposta

chi deve versare l'imposta nel 2014 dovrà farlo entro il 10 febbraio 2015

almeno questo mi sembra sia il riassunto da quello che hanno scritto nel comunicato stampa
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda GENNARO1 » 23/01/2015, 23:34

grazie
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda andrea71 » 24/01/2015, 10:20

lucio guerra ha scritto:Il Consiglio dei Ministri di oggi venerdì 23 gennaio alle ore 15.40 ha approvato un Decreto Legge

Misure urgenti in materia di esenzione IMU (decreto legge)

al termine del quale è stato diramato il seguente comunicato stampa :

http://www.governo.it/Governo/Consiglio ... sp?d=77732

Pertanto se il testo del DL che andrà in gazzetta ufficiale rispetterà queste principali disposizioni, già dall'annualità d'imposta 2014 il riferimento è l’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat, scaricabile da http://www.istat.it/it/archivio/6789

oppure da :

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1130

Si cerca il Comune di interesse e si guarda che lettera è riportata nella colonna R del foglio xls :

NM=Non montano
T=Totalmente montano
P=Parzialmente montano

- se hai una "T" tutti i terreni sono esenti
- se hai una "P" sono esenti solo i terreni posseduti e condotti IAP
- se hai una "NM "tutti versano l'imposta

chi deve versare l'imposta nel 2014 dovrà farlo entro il 10 febbraio 2015

almeno questo mi sembra sia il riassunto da quello che hanno scritto nel comunicato stampa


Grande Lucio (come sempre),
ho aperto la tabella ISTAT dei Comuni "T" ovvero Totalmente Montani, li ho messi in ordine di altitudine del centro e leggo:
Albenga (4 mt sul livello del mare)
Porto Azzurro (2 mt. sul livello del mare)
Chiavari (4 Mt sul livello del mare)
Cogoleto (4 mt. sul livello del mare)
Favignana (5 mt. sul livello del mare)
Cito questi perché li conosco .. e non perché ci vado a sciare ...

Ma hai idea della ratio di questa categorizzazione ?
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda CRISU » 24/01/2015, 10:41

QUELLO CHE MI PREOCCUPA E' CHE SE HO CAPITO BENE SE CAMBIA CHI DEVE PAGARE I TAGLI DEI TRASFERIMENTI DOVRANNO ESSERE RIVISTI.......... HO LETTO SOLO UN ARTICOLO DEL SOLE ......
CHE NE PENSATE?
SE COSì FOSSE, COME LI CHIUDIAMO I CONSUNTIVI?
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 24/01/2015, 13:16

saranno ovviamente rivisti in base alle nuove delimitazioni e attualmente si sta parlando di 260-270 milioni di euro rispetto ai 350 iniziali
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 24/01/2015, 13:20

Grado di montanità ISTAT (Legge n. 991 del 25 luglio 1952 e legge n. 657 del 30 luglio 1957)

LEGGE 30 luglio 1957, n. 657
Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani. (GU n.196 del 7-8-1957

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, gia' integrato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e' minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani.

La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresi' facolta' di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia' classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La Commissione censuaria provinciale puo' inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza e' demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o piu' Province".
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda andrea71 » 24/01/2015, 16:54

lucio guerra ha scritto:Grado di montanità ISTAT (Legge n. 991 del 25 luglio 1952 e legge n. 657 del 30 luglio 1957)

LEGGE 30 luglio 1957, n. 657
Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani. (GU n.196 del 7-8-1957

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, gia' integrato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e' minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani.

La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresi' facolta' di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia' classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La Commissione censuaria provinciale puo' inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza e' demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o piu' Province".


Wow !
Senza parole.
grazie.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 24/01/2015, 17:16

tutto pa cerca sempre di essere tempestivo e puntuale

infatti quanto da me riportato ieri in seguito la consiglio dei ministri è stato il parte ripreso dal ilsole24ore nella parte dove indicava come verificare i requisiti di comuni montani istat dal file xls

colonna "R"

T : totalmente montano
P: parzialmente montano
NM ; non montano

con lo stesso file che avevo postato 2 ore prima

non dico che abbiamo letto il sito tuttopa..... mahhh
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Raffaella » 25/01/2015, 0:41

estratto dal comunicato del Consiglio dei Ministri:
.....
Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

Quindi nel mio comune, altitudine 325 slm dove, fino al 2013 tutti i terreni sono sempre stati soggetti all' imposta, per il 2014 saranno esenti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (praticamente il 90%) in virtù del DM del 28/11/2014 e dal 2015 essendo classificato NM pagheranno nuovamente tutti?
Ho capito bene? Tutto questo mi sembra una follia.
Raffaella
 
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 25/01/2015, 13:14

dal comunicato stampa emerge (si dovrà attendere il dl in gazzetta)

che ------- nel tuo comune, altitudine 325 slm, precedentemente esenti IAP, ora classificato "NM" non montano istat

- annualità d'imposta 2014 : sono cmq esenti dal versamento gli IAP
(confermata per il 2014 l'esenzione prevista in base ai criteri del dm 28-11-2014 anche se ora superati dal nuovo DL)

- dal 2015 tutti versano l'imposta
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