da ecomepro » 11/05/2015, 13:28
L'articolo 18 classifica l'economo come un commissario senza rappresentanza, ossia provvede all'acquisto dei beni per conto di terzi (che sarebbe l'ente). In pratica una sorta di mandato senza rappresentanza. L'economo di un ente agirebbe in nome e per conto dell'ente, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi (i fornitori) non avrebbero alcun rapporto diretto con il mandante (l'ente pubblico). Questo comporterebbe la non applicazione dello split payment, per le forniture e i servizi resi alla P.A.