da annina » 20/04/2015, 21:15
Qualcosa non torna: poniamo che un ente avesse al momento del riaccertamento straordinario 2014 dei residui un fondo pari al 25% dei residui 2008 (2013-5) ex DL 95..
L'accantonamento a FCDE doveva essere effettuato allora.... segue stralcio del principio contabile:
..."A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto"....
o è adesso, in sede di consuntivo, il momento di farlo?
In questo secondo caso i conti non tornerebbero. Nel bilancio di previsione 2014: stanziamenti - quota minima 36% dell'importo calcolato sulla media degli incassi/accertamenti etc. e nel consuntivo quota minima 100% del rapporto incassi/residui al 1/1. Questa clausola vessatoria dovevano farla controfirmare agli enti sperimentatori. Comprendano bene i colleghi che ora stanno armonizzando - si fa per dire -: i residui attivi vanno cancellati o riaccertati e quindi INCASSATI.
INFINE LA DOMANDA: ma se il trend lo calcolo incassi su residui al 1/1 del 2009-20-11-12-13 perché l'accantonamento lo devo calcolare al 31/12, competenza 2014 compresa? Forse ho sbagliato a comprendere.