da Gianluca73 » 01/12/2025, 13:22
Nel mio Comune sono arrivate nei giorni scorsi.
Ho trovato questa interessante rispostasu "La posta del Sindaco di Halley"
"Le somme erogate al comune ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, rappresentano il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione Finanziaria ai soggetti inadempienti agli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi. Anche se trasferite dalla Amministrazione Finanziaria, tali somme non perdono la natura di entrata derivante dalla applicazione di sanzioni, e per esse non è previsto alcun vincolo di destinazione: conseguentemente configurano una entrata corrente libera nella destinazione (salvo l’obbligo di utilizzarle per finanziare spese correnti non ricorrenti qualora le stesse debbano essere considerate non ricorrenti).
Per quanto concerne la codifica del corrispondente capitolo di entrata, si osserva che tali risorse derivano da una attività di accertamento e sanzionatoria posta in essere non già dal comune direttamente (cosa che determinerebbe la loro contabilizzazione al Titolo Terzo, Tipologia 200) bensì dalla Amministrazione centrale, tenuta a devolvere al comune una quota delle sanzioni irrogate. Fermo restando la collocazione al titolo Terzo dell’entrata, si ritiene che debba al riguardo utilizzarsi la Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti): non essendo in tale Tipologia prevista una voce specifica, si ritiene che possa essere utilizzata la voce del piano dei conti finanziario avente natura residuale E.3.05.99.99.999 (“” Altre entrate correnti n.a.c.””)".