da Luisa99 » 04/01/2025, 18:39
Viene previsto che, al fine di garantire la coerenza
della disciplina dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la
nuova articolazione degli scaglioni di reddito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi – come modificato
dall’articolo 1 comma 2 del presente legge - i
comuni per l'anno 2025 modificano, con propria
delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le
aliquote dell'addizionale comunale
➢ Nelle more del riordino della fiscalità degli enti
territoriali, i comuni possono determinare, per i
soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote
differenziate dell’addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche sulla base degli
scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il solo anno di imposta 2025, il termine per
approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di
cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
➢ Qualora i comuni non adottino la delibera di cui
ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il
termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli
anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche si applica sulla base degli scaglioni di
reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente
nell’anno precedente a quello di riferimento.
Dalla lettura della norma sembra possibile mantenere 4 scaglioni