La manovra finanziaria prevede che:
A decorrere dall’anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 1,
l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese
di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi
del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate
non utilizzate nel corso dell’esercizio.
In pratica non capisco il passaggio sull'avanzo e sulle entrate vincolate e accantonate non utilizzate....