Applicazione avanzo ente in disavanzo da riaccertamento stra

Applicazione avanzo ente in disavanzo da riaccertamento stra

Messaggioda ABRUZZO » 23/03/2024, 2:10

La legge 145/2018 ai commi 897 e 898, disciplinando i vincoli di finanza pubblica, norma l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ponendo limiti ben precisi, ma consentendo anche agli enti che registrano un disavanzo (anche derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) l’applicazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Domandona: Sono pervenute a fine esercizio, in un ammontare imprevisto, contributi per accoglienza ucraini da trasferire ad una cooperativa. Dette somme sono confluite in avanzo vincolato. Il loro ammontare è maggiore della rata trentennale di rientro annuale applicato al bilancio di previsione. Trattandosi di somme finalizzate da trasferire a favore di una cooperativa, è possibile derogare al sopra citato limite, applicando al bilancio di previsione, dopo approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato derivante da questo trasferimenti?
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Re: Applicazione avanzo ente in disavanzo da riaccertamento

Messaggioda ragioneria81 » 25/03/2024, 10:44

ABRUZZO ha scritto:La legge 145/2018 ai commi 897 e 898, disciplinando i vincoli di finanza pubblica, norma l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ponendo limiti ben precisi, ma consentendo anche agli enti che registrano un disavanzo (anche derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) l’applicazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Domandona: Sono pervenute a fine esercizio, in un ammontare imprevisto, contributi per accoglienza ucraini da trasferire ad una cooperativa. Dette somme sono confluite in avanzo vincolato. Il loro ammontare è maggiore della rata trentennale di rientro annuale applicato al bilancio di previsione. Trattandosi di somme finalizzate da trasferire a favore di una cooperativa, è possibile derogare al sopra citato limite, applicando al bilancio di previsione, dopo approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato derivante da questo trasferimenti?



Sono interessato anche io perché nella stessa situazione. Che io sappia puoi applicare come detto sopra la cifra max che recuperi nell'anno come disavanzo.
L'unico dubbio che mi rimane è se c'è qualche deroga per l'avanzo derivante dagli allegati A2 ed A3.
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Re: Applicazione avanzo ente in disavanzo da riaccertamento

Messaggioda ABRUZZO » 25/03/2024, 22:16

In effetti l'ipotesi del mio Ente riguarda l'allegato A2 avanzo vincolato. La mia rata annuale di ripiano è di 100 mila euro mentre la somma complessiva introitata e vincolata in sfondamento dell'entrata ammonta ad euro 200 mila. È possibile che l'Ente debba finanziare con proprie risorse il differenziale rispetto la rata di rientro e cioè 100 mila euro ed applicare avanzo solo per 100 mila? A me pare assurdo sono risorse statali trasferite tramite la Prefettura Territoriale. Perché dovremmo finanziarie con risorse proprie che sfido chiunque di questa, entità per un piccolo Comune. Mi sapete supportare?
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Re: Applicazione avanzo ente in disavanzo da riaccertamento

Messaggioda ragioneria81 » 26/03/2024, 12:10

ABRUZZO ha scritto:In effetti l'ipotesi del mio Ente riguarda l'allegato A2 avanzo vincolato. La mia rata annuale di ripiano è di 100 mila euro mentre la somma complessiva introitata e vincolata in sfondamento dell'entrata ammonta ad euro 200 mila. È possibile che l'Ente debba finanziare con proprie risorse il differenziale rispetto la rata di rientro e cioè 100 mila euro ed applicare avanzo solo per 100 mila? A me pare assurdo sono risorse statali trasferite tramite la Prefettura Territoriale. Perché dovremmo finanziarie con risorse proprie che sfido chiunque di questa, entità per un piccolo Comune. Mi sapete supportare?


Anche io sono nella tua stessa situazione e pare che non ci siano deroghe. Ho avanzo da A2 ed A3 per quasi 600 mila euro ed ho una rata annuale di ripiano intorno ai 200mila
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