patto 2015

patto 2015

Messaggioda oliviero.tidu » 10/04/2015, 15:51

Spero di essere utile ai colleghi inserendo la risposta che ho avuto dal Mef in relazione al calcolo del fondo svalutazione ai fini del patto.

La mia domanda era la seguente: "Il comma 490 della legge di stabilità 2015 interviene sulle modalità di calcolo del saldo finanziario da calcolare ai fini del patto di stabilità, inserendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità tra le spese rilevanti ai fini dello stesso calcolo. Il successivo comma 509 consente di stanziare il fondo in questione, nel bilancio di previsione 2015, in misura pari ad almeno il 36% (55% per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione) dell'importo quantificato nel prospetto da allegare al bilancio. In sede di consuntivo 2015 il fondo deve però essere quantificato in misura pari al 100%. Si chiede, nell'eventualità che un ente decida di iscrivere nel bilancio di previsione il fondo in una misura inferiore al 100%, ad esempio in misura pari al 36%, quale sia l'importo da considerare ai fini della dimostrazione del rispetto del patto di stabilità in sede di bilancio di previsione e quale in sede di dimostrazione del risultato finale con conseguimento o meno dell'obiettivo."

La risposta del MEF è questa: "In merito al quesito posto, si rappresenta che ai fini della dimostrazione del rispetto del patto di stabilità in sede di redazione del bilancio di previsione 2015 ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183/2011, rileva lo stanziamento di competenza di parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità riportato in bilancio di previsione e iscritto alla Missione 20, Programma 02 Titolo I spese correnti dell’allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011. A tal proposito, si rammenta che tale stanziamento deve essere calcolato nel rispetto di quanto indicato dal principio 3, paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2 recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo n. 118 del 2011 (come modificato dal comma 509 dell’art. 1 della legge n. 190/2014). Si rappresenta, infine, che, ai fini della determinazione del saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno, rileva lo stanziamento di competenza definitivo, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute."

Tenete presente che questa risposta è arrivata come rettifica ad una precedente che indicava come rilevante "lo stanziamento di competenza complessivo (quindi di parte corrente e di parte capitale) del fondo crediti di dubbia esigibilità".

Anche se la risposta non dice nulla in proposito, ritengo che anche per il calcolo dell'obiettivo l'importo del fondo da detrarre sia solo quello di competenza "parte corrente".
oliviero.tidu
 
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Re: patto 2015

Messaggioda gasparealesi » 13/04/2015, 8:23

ovvero, il dato che emergerà definitivamente come calcolo del 100% in sede di rendiconto 2015 costituirà la parte accantonata dell'avanzo di amministrazione (obbligatoria), anche se non ne rimarrà di avanzo.

Scusate a proposito di quota capitale del FCDE (già proposto quesito su questo forum) , ma dove avete allocato in bilancio (autorizzatorio titolo II?) tale posta?

grazie
gasparealesi
 
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