Verifica DURC su cessione crediti futuri

Verifica DURC su cessione crediti futuri

Messaggioda PAO » 07/02/2023, 10:34

Buongiorno,
il nostro nuovo fornitore di energia (cedente) ha ceduto i crediti futuri ad altrà società (cessionario).

Non riesco a interpretare la circolare n. 15 del 13/04/2015, nel seguente passaggio:

E’ appena il caso di evidenziare che la cessione di crediti futuri, da ritenersi ammessa ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e dall’articolo 117 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice degli appalti), dà luogo a particolari problematiche soprattutto dal punto di vista della verifica della regolarità fiscale e contributiva, potendo dar luogo a pratiche sostanzialmente elusive della normativa in parola.
E’ ovvio che le verifiche fiscale e contributiva non possano che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo liquido ed esigibile, ancorchè l’atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all’insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario.
Di conseguenza, ai fini dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti di cessione dei crediti futuri e dei conseguenti pagamenti a favore del cessionario, la verifica di regolarità contributiva (DURC) non potrebbe che essere effettuata se non con riferimento al momento in cui si realizza l’effettivo subingresso del nuovo creditore in un credito attuale, certo, liquido ed esigibile (scadenza della fattura commerciale emessa dall’originario creditore).
Nel momento del pagamento, poi, le verifiche del DURC riguarderanno unicamente il cessionario.


Personalmente ho difficoltà ad interpretare i passaggi evidenziati. In sostanza, ogni mese per pagare le fatture basta richiedere il DURC del cessionario?

Ma la penultima frase sembra dire che dovrei controllare anche il cedente in occasione del momento in cui si realizza l'effettivo subingresso del nuovo creditore, cioè alla scadenza della fattura. Peccato che il pagamento deve avvenire PRIMA della scadenza della fattura, non POI.
Questo viene avvalorato anche da un passaggio precedente, in cui si parla di cessione crediti già esistenti, in cui dice: Nella fattispecie della cessione del credito, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva va effettuata nei confronti del cedente al momento del perfezionamento della cessione e nei confronti del cessionario, al momento del pagamento.

Qualcuno riesce a capirci qualcosa? Voi come vi comportate in casi simili?
Perchè il problema grosso non è tanto chiedere 2 durc anzichè 1... ma nella disgraziata ipotesi in cui il cedente fosse irregolare e viene attivato l'intervento sostitutivo non vorrei avere problemi con il cessionario, che magari imputa al comune di aver fatto indebitamente la verifica durc sul cedente, con le relative rogne successive.
PAO
 
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