Revisori: sotto esame la cassa vincolata

Revisori: sotto esame la cassa vincolata

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 03/04/2015, 16:09

È stato pubblicato sul sito del CNDCEC il nuovo schema di relazione sul bilancio consuntivo degli enti locali. Il documento, pur mantenendo una struttura tradizionale, contiene delle novità in merito alla verifica di cassa vincolata e ai pagamenti dei debiti verso le partecipate.

Dal 1° gennaio 2015 è richiesta la determinazione della “cassa vincolata”, separata dalla parte libera. L’obiettivo è di assicurare disponibilità liquida per il pagamento di spese finanziate con entrate a destinazione vincolata per legge. Il responsabile del servizio finanziario si occuperà di definire l’ammontare della cassa vincolata e comunicherà tale importo all’organo di revisione per il controllo.

L’importo, calcolato come differenza tra i residui passivi tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla stessa data, sarà poi inviato al tesoriere, il quale provvederà a vincolare giacenze per pari importo. In caso di utilizzo della cassa vincolata per il pagamento di spese correnti, essa dovrà poi essere reintegrata con importi non soggetti a vincoli di destinazione. Sarà, inoltre, obbligatorio indicare nelle reversali e nei mandati la destinazione vincolata degli incassi e dei pagamenti.

Un’altra novità introdotta dalla relazione attiene ai pagamenti dei debiti nei confronti degli organismi partecipati.
Si vuole, infatti, dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31 del DL 66/2014, con le quali si riconosce la possibilità di pagare i debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e i debiti fuori bilancio che ne presentano i requisiti, avvalendosi di un’anticipazione di liquidità da parte della Cdp: tale anticipazione ha durata di massimo 30 anni e deve essere rimborsata a partire dal 2015. Sarà cura del revisore, in questo caso, verificare se le società beneficiarie del pagamento abbiano comunicato di aver destinato le risorse ottenute all’estinzione dei debiti al 31 dicembre 2013, e indicarlo nella relazione insieme alle informazioni relative ai debiti ancora in essere.

Fonte: Studio Sigaudo
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