da fausto65 » 11/11/2021, 10:13
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La deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, dopo aver effettuato la distinzione tra indennità di funzione e costi di natura fissa e variabile, ricostruisce una diversa disciplina giuridica per le due fattispecie:
- il principio di invarianza della spesa di cui all'art. 1, c. 136, della Legge 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica (punto 2 del deliberato);
- gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettanto nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, c. 54, della Legge 266/2005 (punto 4 del deliberato).