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spese in conto capitale

MessaggioInviato: 29/03/2015, 15:02
da ginevra
Salve a tutti. Aldilà del merito dell'acquisto, ma in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in conto (Es. Una stampante, un pc, o un automezzo-non auto blu) ?
C'è una normativa oltre l'art. 163 tuel?
grazie

Re: spese in conto capitale

MessaggioInviato: 29/03/2015, 21:31
da mcmurtry
L'articolo 163 nel testo modificato dal D.L. 126/2014 si riferisce solo a spese correnti e fa l'eccezione per i lavori pubblici di somma urgenza

Re: spese in conto capitale

MessaggioInviato: 30/03/2015, 8:51
da ginevra
quindi se ad oggi dovessi comprare un pc, non posso?
qual è l'art. del d.l. a cui ti riferisci?

Re: spese in conto capitale

MessaggioInviato: 30/03/2015, 10:20
da Paolo Gros
temo parlasse del TUEL

Re: spese in conto capitale

MessaggioInviato: 30/03/2015, 11:55
da mcmurtry
Confermo

Re: spese in conto capitale

MessaggioInviato: 30/03/2015, 16:23
da ginevra
scusatemi non vi seguo.

Re: spese in conto capitale

MessaggioInviato: 30/03/2015, 16:57
da ivano
"4 La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi."
Magari ci si riferisce a questo principio contabile ? Mi pare sia il n.8