RIAPPROVAZIONE ALLEGATI AVANVO

RIAPPROVAZIONE ALLEGATI AVANVO

Messaggioda CRISTINA » 17/06/2021, 12:57

Buon giorno devo andare a riapprovare gli allegati dell'avanzo a seguito certificazione, sperando che non ci siano novità Ma l'iter da seguire corretto qual è? pensavo ad una delibera di consiglio con un mini parere del revisore...oppure devo seguire l'iter del rendiconto con anche il deposito? Grazie
CRISTINA
 
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Re: RIAPPROVAZIONE ALLEGATI AVANVO

Messaggioda RMonti » 22/06/2021, 15:31

Fonte: Enti Locali e edilizia

Fondone e rideterminazione avanzi: tutte le possibili soluzioni

Serve una norma che renda più snello l'iter, superando l'obbligo del doppio passaggio (giunta-consiglio)

Sia il decreto Sostegni bis che la legge di conversione del decreto Sostegni (Dl 41/2021) deludono i responsabili finanziari che attendevano fiduciosi una norma di semplificazione contabile.

In ballo c'è la rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 relativo al fondo funzioni fondamentali, alla luce della certificazione Covid trasmessa entro il 31 maggio e delle ultime indicazioni di RgS.

Per chi ha approvato il rendiconto entro il 30 di aprile (e chiuso i conti almeno un mese prima) il calcolo dell'avanzo vincolato da fondone ha assunto carattere provvisorio: mancavano i dati definitivi dell'Imu e dell'Irpef, non era in linea la piattaforma del pareggio e, soprattutto, non erano noti tutti gli orientamenti di RgS, palesatisi con la oramai famosa Faq n. 38 (si veda NT+ Enti locali & edilizia dell'11 maggio).

La necessità di vincolare la quota relativa alla perdita figurativa Tari non impiegata nel 2020, di aggiungere al vincolo da fondone la quota dei ristori Imu e Tosap non utilizzati e di trattare separatamente il ristoro specifico dell'imposta di soggiorno portano spesso a dei numeri molto diversi da quelli già approvati.

Numeri che possono anche far emergere un disavanzo laddove in precedenza era stato determinato un avanzo libero.

Arconet, con la Faq n. 47 dello scorso 17 marzo 2021, si era espressa in senso favorevole a una modifica del risultato di amministrazione, specificando che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto stesso.

Il che equivale a dire: approvazione in giunta dei prospetti modificati, acquisizione del parere dell'organo di revisione, deposito ai consiglieri nel rispetto del regolamento di contabilità e approvazione in consiglio.

Non sono pochi i prospetti che devono essere modificati: non solo quello del risultato di amministrazione ed il prospetto a.2 di determinazione delle quote vincolate, ma anche il quadro generale riassuntivo, il prospetto degli equilibri nonché il conto economico e lo stato patrimoniale, a causa dei risconti passivi connessi alle quote di avanzo vincolato i cui ricavi devono essere sospesi in quanto non hanno prodotto i relativi costi e, conseguentemente, la relazione sulla gestione.

Ecco, quindi, le aspettative deluse di una norma che, oltre a stimare una "riapprovazione" dei prospetti da modificare, renda più snello l'iter, superando l'obbligo del doppio passaggio (giunta-consiglio) ovvero demandando la competenza all'organo esecutivo/responsabile finanziario.

A questo punto ogni ente è chiamato a decidere, in autonomia, come procedere. Diverse sono le possibili soluzioni:

• chi, seguendo le indicazioni di Arconet, riapprova il rendiconto (o anche solo i prospetti modificati) seguendo la stessa procedura prevista per la sua approvazione;

• chi, invece, facendo leva sul potere rettifica degli atti amministrativi, approva direttamente in consiglio la modifica. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, la «correzione dell'errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l'interesse pubblico e l'interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 luglio 2008 n. 3597), senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà discrezionale» (Tar Palermo, sentenza n. 1973/2012).

Sappiamo tuttavia come la Corte dei conti si sia sempre dimostrata contraria a una modifica del rendiconto, in forza dell'intangibilità dello stesso sancita per legge dall'articolo 150 del Rd 827/1924 (secondo cui «Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti»).

In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale in più di una occasione da ultimo con la sentenza n. 80/2021, secondo cui il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e in conformità e al principio tempus regit actum, è determinato facendo applicazione delle norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui è maturato, senza necessità che fatti o norme successive ne impongano la riapprovazione.

Il discrimine tra una rideterminazione legittima del risultato di amministrazione e una che, al contrario, viola i canoni della certezza ed intangibilità, potrebbe allora essere il tempo entro cui la modifica interviene, che ai sensi della legge 241/1990, deve tradursi in tempo "ragionevole" tale per cui le risultanze già approvate non consolidino azioni e scelte difficilmente reversibili.

Ecco allora che un'altra ipotesi inizia a prendere piede tra i responsabili finanziari: quella di non procedere ad alcuna rettifica del risultato di amministrazione, rinviando al 2021 la sistemazione dinamica delle poste che tenga conto anche dei risultati dell'esercizio in corso.

Tale soluzione, tuttavia, non sempre è percorribile e deve essere valutata caso per caso.

Può essere seguita, ad esempio, dagli enti che, anche alla luce delle maggiori grandezze da vincolare, hanno sufficienti fondi liberi da utilizzare per la ricostituzione dei vincoli.

In tal caso quindi si tratterebbe di applicare avanzo libero per spese Covid (finalità espressamente prevista anche per il 2021 dall'articolo 30, comma 2-bis, del Dl 41/2021), mentre più difficile sarebbe la copertura di minori entrate, perché implicherebbe la dichiarazione di squilibrio.

Chi, invece, ha determinato un avanzo vincolato da fondone più alto di quello che effettivamente dovrebbe essere, potrebbe limitarsi a non applicare avanzo (o a disapplicare quello già applicato), a condizione che tali risorse non debbano essere utilizzate per finalità diverse (ad esempio investimenti, debiti fuori bilancio o altre finalità estranee al Covid).

Analogamente chi ha vincolato risorse a titolo di fondo funzioni fondamentali ed invece doveva iscriverle a titolo di vincolo da imposta di soggiorno, potrebbe trovarsi di fronte all'impossibilità di impiegare le risorse perché risultano formalmente destinate a finalità diverse da quelle effettive.

I problemi più grandi, tuttavia, li hanno gli enti che, alla luce della rideterminazione delle quote di avanzo vincolato da fondi Covid o da imposta di soggiorno, dovessero far emergere un disavanzo ovvero peggiorare il disavanzo già accertato. In questi casi il disavanzo sarebbe "ordinario", da ripianare entro i termini previsti dall'articolo 188 del Tuel.

È evidente come tali situazioni non possano essere sottaciute ed anzi richiedano da parte del consiglio l'adozione di provvedimenti di riequilibrio che non possono prescindere dal ricalcolo delle quote di avanzo e dall'accertamento dell'entità del disavanzo.

Un bel rompicapo, insomma, sul quale si attende un urgente intervento chiarificatore da parte del legislatore.
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Re: RIAPPROVAZIONE ALLEGATI AVANVO

Messaggioda finanziaria 5 » 08/07/2021, 13:10

C'è qualche novità in merito alla riapprovazione degli allegati avanzo a seguito di certificazione COVID. E' possibile se non implica squilibri di bilancio, non modificare niente e rimandare al prossimo rendiconto?
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