Il DM 3/11/2020 prevede che: “Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.
Volendo utilizzare tale possibilità di finanziamento in sede di variazione di bilancio 2020-2022 adottata dalla Giunta Comunale entro il 31.12.2020 per finanziare spese correnti sull'annualità 2021, contabilmente come si può fare considerato che non si può applicare avanzo di amministrazione sulla seconda annualità del bilancio in essere?