alienazione patrimonio quota 10 art 7 c 5 dl 78 2015

alienazione patrimonio quota 10 art 7 c 5 dl 78 2015

Messaggioda mannie » 20/11/2020, 18:19

I proventi da alienazioni sono destinati agli investimenti. Una quota pari al 10% è prioritariamente destinata all'estinzione anticipata dei prestiti (propri) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legge n. 78 del 2015.
ovvero stanzierò in uscita la somma in un capitolo che farò poi confluire in avanzo vincolato per legge in attesa di arrivare ad un importo significativo per l'operazione richiesta
quindi in bilancio:
titolo 4 entrata
titolo 2 uscita è corretto macro 205 però quale 4 livello del piano dei conti
grazie per tutte le dritte che vorrete darmi :oops:
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Re: alienazione patrimonio quota 10 art 7 c 5 dl 78 2015

Messaggioda raffaelegranitto » 21/11/2020, 16:56

mannie ha scritto:I proventi da alienazioni sono destinati agli investimenti. Una quota pari al 10% è prioritariamente destinata all'estinzione anticipata dei prestiti (propri) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legge n. 78 del 2015.
ovvero stanzierò in uscita la somma in un capitolo che farò poi confluire in avanzo vincolato per legge in attesa di arrivare ad un importo significativo per l'operazione richiesta
quindi in bilancio:
titolo 4 entrata
titolo 2 uscita è corretto macro 205 però quale 4 livello del piano dei conti
grazie per tutte le dritte che vorrete darmi :oops:

Esempio Cessione di un terreno € 10.00,00; estinzione debito € 1.000,00 di cui 100,00 per oneri estinzione anticipata
Entrata : 4.04.02.01.000 :
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali € 10.00,00=
Uscita : 2.02.01.00.000
Beni materiali € 9.00,00=
Uscita : U.4.03.01.00.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine € 900,00=
Uscita : 1.08.99.01001
Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti € 100,00=
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Re: alienazione patrimonio quota 10 art 7 c 5 dl 78 2015

Messaggioda mannie » 22/11/2020, 10:11

grazie per la risposta
quindi anche se confluirà in avanzo vincolato l' impostazione dell'operazione porterà ad avere avanzo economico per la parte di copertura del titolo 4 + 1?
ancora una precisazione il principio del vincolo per debito si applica anche ai proventi per alienazione diritto reale
E.4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali?
ancora grazie per l'aiuto ma nei piccoli comuni è un incubo lavorare nell'ufficio ragioneria tutti i colleghi ed amministratori ci guardano come marziani....
buona domenica :oops:
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Re: alienazione patrimonio quota 10 art 7 c 5 dl 78 2015

Messaggioda raffaelegranitto » 24/11/2020, 19:18

mannie ha scritto:grazie per la risposta
quindi anche se confluirà in avanzo vincolato l' impostazione dell'operazione porterà ad avere avanzo economico per la parte di copertura del titolo 4 + 1?
ancora una precisazione il principio del vincolo per debito si applica anche ai proventi per alienazione diritto reale
E.4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali?
ancora grazie per l'aiuto ma nei piccoli comuni è un incubo lavorare nell'ufficio ragioneria tutti i colleghi ed amministratori ci guardano come marziani....
buona domenica :oops:

La norma parla di alienazione di "Beni patrimoniali disponibili" .
Tale patrimonio comprende: case date in locazione; boschi e terreni dati in affitto; capitali fruttiferi; valori, titoli e denaro. Pertanto, secondo il mio modesto avviso, anche per l'alienazione di diritti reali di godimento si applica il vincolo.
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Re: alienazione patrimonio quota 10 art 7 c 5 dl 78 2015

Messaggioda MICOL » 25/03/2021, 12:22

NEL 2020 IL COMUNE HA ALIENATO UN IMMOBILE: L’AVANZO E’ VINCOLATO PER IL 10% A ESTINZIONE MUTUO E LA DIFFERENZA PER INVESTIMENTI , OPPURE TUTTO PER MUTUO?

I proventi derivanti dall’alienazione di immobili fatti inserire nel piano di cessione, diversi da quelli ad uso abitativo, possono quindi essere destinati esclusivamente alla riduzione del proprio debito, senza possibilità di disporre degli stessi per le spese di investimento.


Art. 7 c. 5 DL. 78/2015
“Al comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”
Si riporta quanto già inserito ad incremento dell’art. 56 bis c. 11 DL. 69/13. Nuovamente si rimarca la destinazione dei proventi da alienazione immobili in quota per l’estinzione dell’indebitamento e in quota per il sostenimento di spese di investimento.
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