Iter bilancio di previsione con "intrusione" riaccertamento

Iter bilancio di previsione con "intrusione" riaccertamento

Messaggioda ELSE » 01/08/2020, 11:18

Mi trovo in situazione mai affrontata prima di accavallamento di operazioni che mi hanno creato un po’ di problemi dai quali non so come venire fuori:

- approvazione del preventivo da parte della giunta e prima che questo fosse approvato definitivamente dal Consiglio si è dovuto fare il riaccertamento ordinario dei residui;
- quindi mi sono trovato con un bilancio approvato dalla giunta con residui al 01/01/2019 e previsione di cassa (che deve essere inferiore o uguale a competenza +residui) diverso da quello che si è concretizzato con il riaccertamento, e parere del revisore che riporta i dati del bilancio approvato dalla giunta.

Ripristinare la situazione ad ante riaccertamento dei residui credo che sia quasi impossibile, come potrei fare per venirne fuori?

Potrebbe essere una soluzione che nella deliberazione di consiglio che approva il preventivo dare atto che i residui iniziali e le previsioni di cassa sono stati adeguati alle risultanze del riaccertamento dei residui e allegare agli atti la nuova stampa?

E per il parere del revisore che riporta i dati di bilancio come approvati dalla giunta e ante riaccertamento che si può fare?
GRAZIE
ELSE
 
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Re: Iter bilancio di previsione con "intrusione" riaccertame

Messaggioda RMonti » 03/08/2020, 8:52

In data 09/05/2016 il sito ARCONET pubblica il quesito n. 15 inerente il bilancio

Domanda n. 15:

Che effetto producono le variazioni riguardanti il bilancio in corso di gestione sul bilancio in corso di approvazione?

Ad esempio, le variazioni degli stanziamenti 2016 e 2017 del bilancio di previsione 2015 – 2017 effettuate alla fine dell’esercizio 2015, variano automaticamente, per gli esercizi 2016 e 2017, anche lo schema del bilancio di previsione 2016 – 2018, già deliberato dalla Giunta, in corso di approvazione presso il Consiglio?

Risposta:

Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione.

A tal fine, l’articolo 174, comma 4, del TUEL consente alla Giunta di presentare emendamenti allo schema di bilancio in corso di approvazione: “Il regolamento di contabilità dell’ente prevede …………. i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.
A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione”.

Pertanto, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, ad esempio nel corso dell’esercizio provvisorio 2016, la Giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 già approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio.

Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, la giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso dell’esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio.


PS - ovviamente anche il revisore dovrebbe fare un parere integrativo.
RMonti
 
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