DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

Messaggioda ANNA_LISA » 27/07/2020, 15:00

Buongiorno, in merito al contributo art. 105 DL Rilancio qualcuno sa come operare? Nel senso che è stato elargito il contributo avendo l'Amministrazione presentato un progetto, ma per mancanza di adesioni, i centri estivi non si sono svolti.
Il contributo andrà restituito al Ministero?

Visto che nel dispositivo dell'art. 15 è riportato quanto segue: Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. qualcuno sa dirmi se sia possibile utilizzare il contributo in questione per finanziare progetti educativi da svolgersi nell'anno scolastico prossimo (2020/2021)?
ANNA_LISA
 
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Re: DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

Messaggioda RMonti » 28/07/2020, 17:52

Centri estivi: come i Comuni possono spendere i soldi erogati dallo Stato

Centri estivi, giungono alcuni chiarimenti da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia (Presidenza del Consiglio dei ministri), attraverso il messaggio datato 8 luglio 2020, n. 1.

Al fine di sostenere le famiglie – si legge nel messaggio – l’art. 105, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha destinato una quota di risorse aggiuntive – pari, complessivamente, a 150 milioni di euro – a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la disposizione prevede, al comma 1, lett. a), un finanziamento destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020“.

Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede che il Ministro con delega alle politiche familiari stabilisce “i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1” e ripartisce “gli stanziamenti” complessivi sopra citati, il cui dieci per cento è destinato, dalla stessa legge, a finanziare progetti dei Comuni volti al contrasto della povertà educativa.

La norma risulta attualmente in fase di conversione.

La proposta di riparto delle suddette risorse ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata il 18 giugno 2020 (repertorio atti n. 69/CU) e conseguentemente è stato adottato il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 25 giugno 2020, attualmente in fase di registrazione presso i competenti organi di controllo.

A fronte dei numerosi quesiti posti dai Comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate per le iniziative previste dalla disposizione di legge – l’utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun Comune come previsto dall’articolo 2, comma 7, del citato decreto 25 giugno 2020 – si illustra una sintetica casistica, utile all’impiego delle predette risorse ritenuto compatibile con le finalità previste dall’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.34 del 2020.

In primo luogo, l’intento del legislatore, con la previsione “interventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri…”, appare quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati. Pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo.

Ciò premesso, tramite le risorse ricevute, si ritiene che i Comuni beneficiari del finanziamento statale possano, a titolo meramente esemplificativo:

1) acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);

2) prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;

3) realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.
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Re: DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

Messaggioda ANNA_LISA » 05/03/2021, 15:14

Qualcuno ha idea di come compotarsi con questi trasferimenti, es DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI e PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INCREMENTO INDENNITA' SINDACO nel caso non fossero stati utilizzati nel 2020??

Il primo per mancato avvio del servizio centro estivo (o altro servizio a contrasto della povertà scolastica) ed il secondo in quanto il sindaco aveva rinunciato a percepire l'indennità mensile.

Dovranno essere restituiti?
Potranno essere utilizzati nel 2021?
Occorre vincolarli in avanzo vincolato in fase di rendiconto?

Grazie a chi potrà condividere il proprio parere/esperenza
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Re: DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

Messaggioda RMonti » 07/03/2021, 0:27

:arrow:
ANNA_LISA ha scritto:Qualcuno ha idea di come compotarsi con questi trasferimenti, es DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI e PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INCREMENTO INDENNITA' SINDACO nel caso non fossero stati utilizzati nel 2020??

Il primo per mancato avvio del servizio centro estivo (o altro servizio a contrasto della povertà scolastica) ed il secondo in quanto il sindaco aveva rinunciato a percepire l'indennità mensile.

Dovranno essere restituiti?
Potranno essere utilizzati nel 2021?
Occorre vincolarli in avanzo vincolato in fase di rendiconto?

Grazie a chi potrà condividere il proprio parere/esperenza


Il contributo per l'indennità del Sindaco, se non utilizzato, dovrà essere restituito al Ministero. Lo prevede espressamente il decreto ministeriale 23.7.2020, art 2, comma 2.

Per quello relativo ai centri estivi si doveva fare, entro il 14 novembre 2020, una certificazione circa l'utilizzo del fondo da inviare per PEC all’indirizzo: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con Il messaggio n. 2 del 23.9.2020 aveva indicato che: “Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate”.
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Re: DL RILANCIO ART 105 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

Messaggioda Fin2017 » 18/05/2021, 22:30

Scusatemi mi sto perdendo. I fondi ricevuti per il centro estivo nel 2020 vincolati in avanzo vanno restituiti o possono essere reimpiegati per le medesime finalità nel 2021?
Grazie
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