da Taikan » 20/07/2020, 23:40
Personalmente non concordo sulla necessità di regolamentare la compensazione in favore del Comune, in quanto espressamente prevista dalla legge…
L’art. 1, comma 167 della L. 296/2006, prevede la necessità di regolamentare “le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali” e non il caso contrario…
Al contrario il Comune può fare riferimento a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 472/1997 (Sospensione dei rimborsi e compensazione), disponendo prima la sospensione e successivamente la compensazione del credito tributario…