Parlando di sovvenzioni diciamo generiche a favore delle imprese, pur legate in qualche modo al COVID, in questo testo (un dottorato di ricerca, probabilmente nemmeno recentissimo, ma intuitivamente direi non superato per ciò che ci interessa)
http://amsdottorato.unibo.it/123/1/Tesi ... ubrano.pdf ho trovato alcuni concetti basic che potrebbero aiutare. Nel paragrafo 4 troviamo il concetto di aiuto di Stato. L'aiuto di Stato è concepito in senso ampio, ovvero (paragrafo 4.1) anche ogni articolazione del Paese membro, compresi gli enti locali.
E sia, ma si parla pur sempre di un ente locale che utilizzi risorse statali, come si evince a pagina 22. Cito "Ne consegue che sono “aiuti di Stato” anche quelle misure concesse da enti pubblici o privati che siano stati
designati o istituiti dagli Stati appositamente per gestire l’aiuto."
In questo concetto di enti pubblici e privati
designati o istituiti dagli Stati NON rientrano risorse di spesa finanziate genericamente dalle Entrate dell'Ente locale, nella propria autonomia, ma
solo entrate appositamente stanziate per gestire l'aiuto.
NB l'art. 87 del trattato per il funzionamento dell'Unione europea citato nel testo è diventato poi l'art 107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... A12008E107.
Dunque, sicuramente l'Ente locale può elargire aiuti, ma quelli che lo Stato gli dà. Un capitolo di Spesa genericamente finanziato da entrate proprie dell'Ente, manca di quell'"appositamente".
Quindi va intesa come aiuto statale quello dato da ogni sua articolazione si, ma sempre come manus di un intento (e stanziamento di fondi) dell'ente territoriale superiore. Oppure (!), in una lettura più aperta e astrattamente possibilista (ma non cambia il risultato) potrebbe anche sussistere la situazione che lo Stato non dia fondi propri agli Enti locali, e faccia gravare l'aiuto sui loro bilanci, ma pur sempre con apposita designazione dell''Ente locale a farlo, dunque, in altre parole, AUTORIZZANDO l'Ente locale.
E' interessante - e direi ad abundantiam confermante - il paragrafo 9.2.1. Gli aiuti illegali. L'ex art. 88 oggi 108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... A12008E108 chiaramente stabilisce che gli aiuti - seppur eventualmente elargiti da chicchessia di pubblico - vanno autorizzati dalla Commissione. E' chiaro che una deliberazione di Giunta di un Comune, di elargizione di fondi propri finanziati con entrate proprie, passerebbe inosservata sia dallo Stato, sia dalla Commissione, e quindi senza controllo alcuno, se non a cose già fatte, magari solo ben dopo il rendiconto dell'Ente dell'anno dopo... o magari dell'impresa sovvenzionata, ma sicuramente non al momento dell'impegno e del mandato.
C'è poi la comunicazione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... LL&from=ENdella commissione proprio in merito all'art. 107 del trattato, nel richiamare il distinguo fra aiuti di stato, aiuti di stato tramite enti locali - designati dallo stato!- e aiuti deliberati in libertà dagli enti locali, tale comunicazione è chiara sotto il punto 1.1. punto 9 dove sottolinea che la risposta principale all'emergenza covid (leggi: aiuti) provverrà dai bilanci NAZIONALI degli Stati membri. Dunque, uno, dice che nel perimetro UE-Stati membri, la risposta principale la daranno gli Stati membri. Due, la parola
NAZIONALI sta a rigor di logica a significare, ulteriormente e nuovamente ad abundantiam, che le risorse provverranno dai bilanci nazionali, nel senso dunque restrittivo dei soli bilanci degli Stati. In altre parole il bilancio nazionale dello Stato membro Italia, è il Bilancio di Stato, non altre sue ramificazioni.
Fermo restando che - ma vuole essere solo un ragionamento - con apposita delega lo Stato potrebbe incaricare i Comuni di elargire sovvenzioni di tipo x, y, o z dai propri Bilanci, ma pur sempre con designazione/autorizzazione, fornendo lo Stato dal proprio bilancio nazionale i fondi, e garantendo il controllo del tutto
da parte di un unico caput, ovvero la Commissione. Direi dunque che non v'è nessuna apertura all'ingerenza "libera" dell'Ente locale nel mercato, seppur finalizzata a voler far del bene in via imitativa dello Stato con percorsi paralleli/indipendenti/non previsti dalla legge/non controllati/di sovvenzionamenti di matrice e in regia propria.
Dopo questa ricostruzione, proviamo a immaginare: il Comune X ha 30.000 Euro ma solo tre imprese (A, B, C) a cui elargirli, ognuna si prende 10.000 Euro di contributi. Un concorrente dell'impresa A, chiamiamolo D, ha la propria sede commerciale nel Comune Y, che ha anche lui 30.000 Euro disponibili per aiutare le imprese, ma deve darli a 10 imprese, dunque il concorrente D si cuccherà solo 3.000 Euro.
Mi sembra chiaro come interventi di iniziativa degli Enti locali possano creare turbative alla concorrenza innaccettabili.
Se lo fa lo Stato, può anche sbagliare e creare casini, ma la regia è una per tutti.
Se lo fanno i privati, per es. un privato aiuta A, ma non aiuta D, è nella sua iniziativa privata.
Ma una P.A. che non sia lo Stato non può fuori da una regia/controllo unici inventarsi aiuti suoi e "impompare" di risorse i bilanci delle imprese, solo perchè ha delle disponibilità di bilancio e rafforzare A, mantenendone la concorrenzialità o perfino rafforzandola, magari ammazzando D, perlopiù in epoca di COVID.
Saluti.