da ANNA_LISA » 07/05/2021, 13:43
Considerato che nell'anno precedente, in merito ai consuntivi 2016 e 2017 la Corte dei Conti in una nota scrive quanto riporto, mi viene da pensare che anche chiudendo in avanzo , non avrei raggiunto il completo ripiano del maggior disavanzo
Si ricorda che l’art. 4, comma 2, del D.M.2 aprile 2015 prevede che la verifica del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui sia effettuata confrontando il risultato disponibile con quello dell’anno precedente. Nello specifico,viene previsto che [i]“in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non èstato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto alrisultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinarioprevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”[/i]
Interpretando quanto scrive Corte Conti anche chiudendo in avanzo non si conclude il mio ripiano