da mcmurtry » 16/03/2015, 16:52
Vanno dette due cose.
La prima è che in sede di riaccertamento straordinario l'FPV può essere gestito per ogni spesa corrente che sia stata legittimamente impegnata nel 2014 o precedenti e sia esigibile nel 2015 o seguenti (vedo peraltro difficile che un residuo di spesa corrente 2014 o precedente, al di là delle spese legali, possa trovare esigibilità nel 2016....).
La seconda è che per l'utilizzo dell'FPV deve trattarsi di residui passivi con obbligazione giuridicamente perfezionata al 31.12.2014 e non di residui cosiddetti tecnici o di stanziamento. In tale ultimo caso i residui vanno eliminati e confluiscono nel risultato di amministrazione, eventualmente vincolato.