RESPONSABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO

Messaggioda SCONSOLATA » 10/03/2015, 12:03

Buongiorno a tutti,

un consigliere comunale può essere responsabile del servizio finanziario?

Grazie a tutti
SCONSOLATA
 
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Re: RESPONSABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO

Messaggioda decima » 10/03/2015, 12:12

l'assessore o sindaco può esserlo, solo nei comuni sotto i 5000 abitanti
decima
 
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Re: RESPONSABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO

Messaggioda ullifa » 10/03/2015, 12:33

solo sindaco o assessori come sopra detto. Pacifico che la risposta è negativa e soprattutto la questione doveva essere ben conosciuta dal segratario Comunale.

Oltreutto mi pare "folle" l'idea di un consigliere come responsabile come proposta organizzativa


http://autonomielocali.regione.fvg.it/a ... late=print


L'amministratore locale responsabile del servizio tecnico potrà essere incaricato della funzione di RUP, ove ne abbia le adeguate competenze professionali, in virtù della previsione di cui all'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000, richiamato, ma, avuto riguardo alle considerazioni sopra espresse, si ritiene che qualsiasi tipo di indennità aggiuntiva rispetto a quella normalmente spettante all'amministratore in ragione del mandato elettivo contrasti con il principio di contenimento della spesa sotteso alla norma.



L. n. 388/2000


http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -12-23;388

Art. 53

23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti
fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d),
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure
professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di
operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto
disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo ,
107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la
responsabilita' degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare
atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa
deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in
sede di approvazione del bilancio
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