da carlotta » 10/03/2015, 12:04
Ad un recente corso cui ho partecipato, gli acquisti economali prevedono un rapporto tra imprenditore e consumatore finale che viene certificato da scontrino/ricevuta fiscale salvo che l'acquirente non richieda fattura. In tal caso la fattura viene emessa ai sensi dell'art. 22 del DPR. 633/1972. Lo scontrino, la ricevuta, la fattura con scontrino fiscale, non vanno "splittate".
Io ho provveduto ad inviare agli uffici la seguente comunicazione:
"Con riferimento agli obblighi introdotti dalla legge di stabilità 2015 in materia di split payment o scissione contabile, (meccanismo per cui l'Ente versa direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura corrispondendo al fornitore soltanto l'imponibile), e vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09.02.2015 che fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione di tale obbligo in ambito soggettivo, si segnala che l'utilizzo dei fondi economali potrà avvenire soltanto per acquisti presso fornitori che possano documentare l'operazione, alternativamente con:
- scontrino fiscale "parlante"
- scontrino non fiscale "parlante" (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi)
- ricevuta fiscale intestata al Comune
- fattura con scontrino, nel caso in cui quest'ultimo non riporti il dettaglio di quanto acquistato.
Negli altri casi è necessario procedere con apposita determinazione di impegno di spesa."