da vgiannotti » 17/03/2015, 23:22
Ci sono due calcoli di fare sulla coerenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il primo è nel conto consuntivo 2014, ossia dopo che ho effettuato il bilancio con il riaccertamento ordinario dei residui che mi permette di calcolare il fondo svalutazione crediti secondo il d.l.95/12, ottenendo i risultati come per gli anni precedenti. Nella fase successiva dovrò verificare la componente del FCDE dopo il riaccertamento straordinario dei residui attivi, dopo la cancellazione di quelli inesigibili, erronei, prescritti ecc. In questo caso dovrò verificare al 31/12/2014 il rapporto negli ultimi cinque anni tra incassi in conto residui e residui attivi. Se tale rapporto mi fa emergere (come la maggior parte dei Comuni) una differenza rispetto al fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 dovrà adeguare il FCDE al citato valore. La legge di stabilità in questo caso mi da la possibilità di spalmare su 30 anni l'eventuale disavanzo ottenuto con il primo accantonamento al FCDE a seguito del riaccertamento straordinario. Si passa quindi al bilancio 2015, qualora sia provvisorio, in questo caso dovrò inserire sulla base della media ottenuta negli ultimi cinque anni il valore che uscirà, questa volta, dal rapporto tra la media dei residui attivi e accertamenti rispetto all'incassato tra residui attivi e accertamenti, tale valore potrà essere portanto nell'esercizio, qualora elevato, nel limite del 36%.