da vgiannotti » 24/02/2015, 22:42
Per gli enti non sperimentatori, il nuovo DM del MEF in accordo con il Ministero dell'Interno, reso noto in anteprima dalla stampa specializzata, precisa che il nuovo FCDE vada collegato con il vecchio FSC del consuntivo 2014 pari ad un minimo del 20% dei crediti datati in essere al 31.12.2014. Così se il mio FCDE risulta pari a 50 e il FSC inserito a consuntivo è pari a 30, rileva solo la differenza, la quale può essere portata nel bilancio 2015 di previsione per un importo pari al 36%. Il problema in tema di patto di stabilità è che il valore da prendere in considerazione è il 100% del FCDE il quale si sottrae all'obiettivo di patto come recentemente modificato in sede di Conferenza Stato Città. Qualora i residui attivi datati non vengano eliminati (portati a patrimonio), avrò delle sorprese con il conto consuntivo 2015, che al momento è oggetto di verifica al fine di permettere all'ente di non far gravare tutto sul disavanzo che esso genererà. In altri termini dovrebbe permettersi di calcolare solo la quota del 36% anche in sede di consuntivo, dove il calcolo è dato dalla media negli ultimi 5 anni tra incassato in conto residui e residui attivi, mentrte in fase di bilancio 2015 il rapporto sarà dato da un numeratore più ampio che contiene anche l'accertamento così come il denominatore che prende in riferimento l'incassato da accertamento.