P.a. senza reverse charge

P.a. senza reverse charge

Messaggioda lucio guerra » 13/02/2015, 9:55

di Enzo Cuzzola


Il reverse charge è stato, purtroppo, esteso dalla legge di stabilità anche ad alcune operazioni prestate a favore degli enti pubblici, che sono in particolare quelle di cui alla lettera a) ter del sesto comma dell'art. 17 del dpr 633/72, cioè le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, L'inversione contabile, o reverse charge, è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Questo significa che la transazione è soggetta all'imposta la quale è assolta dal compratore. Il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta, applicando la norma che prevede l'utilizzo del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del dpr 633/1972). Il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro Iva delle fatture emesse sia nel registro Iva degli acquisti. Al fornitore va pagata la fattura, ovviamente, senza Iva, peraltro non addebitata. L'Iva, per essere annotata nei registri, non va versata.

Il reverse charge opera solo per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti imprenditori e non dei consumatori finali, pertanto sarà applicabile, agli enti pubblici, soltanto per gli acquisti dei suddetti servizi, effettuati in ambito commerciale e non anche istituzionale. Pertanto per gli acquisti dei servizi suddetti, effettuati in ambito di attività rilevanti Iva, il fornitore dovrà emettere fattura soggetta alla inversione contabile, mentre per tutti gli altri acquisti di beni e servizi, sia in ambito commerciale, sia in ambito istituzionale la fattura dovrà emessa indicando l'applicazione della scissione del pagamento. Questa è una delle principali complicazioni prodotta dalla estensione del meccanismo agli enti pubblici, in quanto il fornitore, contrariamente a quanto avviene in altri casi, non è in grado di stabilire, senza l'intervento dell'ente cliente preventivo rispetto alla emissione di fattura, se la stessa deve essere emessa in applicazione del detto meccanismo. Ecco che in occasione della trasmissione dell'ordine bisognerà indicare, come peraltro già previsto per l'annotazione della fattura nel relativo registro unico, se il capitolo su cui è stato impegnato sia rilevante Iva o meno.

Oltre ai servizi sopra indicati, alcuni enti, anche se pochi in verità, sono interessati anche ad altra ipotesi di applicazione dell'inversione contabile, prevista dalla lettera d-quater), del dpr 633/72, che prevede la applicazione, dello reverse charge, per gli acquisti effettuati (ovviamente sempre in ambito commerciale) di gas e di energia elettrica da un soggetto passivo-rivenditore.

Il meccanismo della inversione contabile nasce per contrastare le frodi carosello, cioè quelle truffe all'erario per cui il fornitore non versa l'Iva, mentre l'acquirente la detrae. Ora lo split payment, escludendo il pagamento dell'Iva al fornitore, di fatto contrasta, parimenti alla inversione contabile, le frodi carosello. Allora che senso ha lasciare, nei confronti degli enti pubblici, la coesistenza dei due obblighi? Qualcuno dovrebbe far comprendere al Mef che eliminare l'applicazione del reverse charge, nei confronti degli enti pubblici, comporterebbe un grandissimo vantaggio per la semplificazione, senza pericolo di frodi carosello.
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Re: P.a. senza reverse charge

Messaggioda robespierre » 13/02/2015, 10:04

lucio guerra ha scritto:di Enzo Cuzzola


Il reverse charge è stato, purtroppo, esteso dalla legge di stabilità anche ad alcune operazioni prestate a favore degli enti pubblici, che sono in particolare quelle di cui alla lettera a) ter del sesto comma dell'art. 17 del dpr 633/72, cioè le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, L'inversione contabile, o reverse charge, è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Questo significa che la transazione è soggetta all'imposta la quale è assolta dal compratore. Il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta, applicando la norma che prevede l'utilizzo del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del dpr 633/1972). Il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro Iva delle fatture emesse sia nel registro Iva degli acquisti. Al fornitore va pagata la fattura, ovviamente, senza Iva, peraltro non addebitata. L'Iva, per essere annotata nei registri, non va versata.

Il reverse charge opera solo per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti imprenditori e non dei consumatori finali, pertanto sarà applicabile, agli enti pubblici, soltanto per gli acquisti dei suddetti servizi, effettuati in ambito commerciale e non anche istituzionale. Pertanto per gli acquisti dei servizi suddetti, effettuati in ambito di attività rilevanti Iva, il fornitore dovrà emettere fattura soggetta alla inversione contabile, mentre per tutti gli altri acquisti di beni e servizi, sia in ambito commerciale, sia in ambito istituzionale la fattura dovrà emessa indicando l'applicazione della scissione del pagamento. Questa è una delle principali complicazioni prodotta dalla estensione del meccanismo agli enti pubblici, in quanto il fornitore, contrariamente a quanto avviene in altri casi, non è in grado di stabilire, senza l'intervento dell'ente cliente preventivo rispetto alla emissione di fattura, se la stessa deve essere emessa in applicazione del detto meccanismo. Ecco che in occasione della trasmissione dell'ordine bisognerà indicare, come peraltro già previsto per l'annotazione della fattura nel relativo registro unico, se il capitolo su cui è stato impegnato sia rilevante Iva o meno.

Oltre ai servizi sopra indicati, alcuni enti, anche se pochi in verità, sono interessati anche ad altra ipotesi di applicazione dell'inversione contabile, prevista dalla lettera d-quater), del dpr 633/72, che prevede la applicazione, dello reverse charge, per gli acquisti effettuati (ovviamente sempre in ambito commerciale) di gas e di energia elettrica da un soggetto passivo-rivenditore.

Il meccanismo della inversione contabile nasce per contrastare le frodi carosello, cioè quelle truffe all'erario per cui il fornitore non versa l'Iva, mentre l'acquirente la detrae. Ora lo split payment, escludendo il pagamento dell'Iva al fornitore, di fatto contrasta, parimenti alla inversione contabile, le frodi carosello. Allora che senso ha lasciare, nei confronti degli enti pubblici, la coesistenza dei due obblighi? Qualcuno dovrebbe far comprendere al Mef che eliminare l'applicazione del reverse charge, nei confronti degli enti pubblici, comporterebbe un grandissimo vantaggio per la semplificazione, senza pericolo di frodi carosello.



Qualcuno dovrebbe far comprendere al Mef che eliminare l'applicazione del reverse charge, nei confronti degli enti pubblici, comporterebbe un grandissimo vantaggio per la semplificazione, senza pericolo di frodi carosello

Qualcuno... chi? Se fosse ancora in vita lo si potrebbe chiedere al Principe De Curtis
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Re: P.a. senza reverse charge

Messaggioda prenotato » 13/02/2015, 10:06

il mef e il governo dovrebbero comprendere tante cose, non solo split e reverse
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