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SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 12/02/2015, 18:43
da Murazzo Vincenzo
In teoria ragiono nel seguente modo (DITEMI SE MI SBAGLIO E DOVE MI SBAGLIO).

SPLIT PAYMENT (Attività istituzionale dell’Ente)
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972
Il Comune è utilizzatore finale del servizio, quindi è soggetto passivo dell’IVA (No diritto detrazione)


Esempio: Acquisto di carta per uffici - Fattura Euro 122,00 (di cui euro 100,00 per imponibile e euro 22,00 per IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto (Servizio Non rilevante fini IVA)
- Mandato di pagamento per Euro 122,00 al fornitore
- Reversale incasso per Euro 22,00 (IVA) a partite di giro
- Mandato di pagamento per Euro 22,00 (IVA) per versamento IVA allo Stato tramite F24EP.

SPLIT PAYMENT (Attività Commerciale)
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972
Il Comune non è utilizzatore finale del servizio, quindi non è soggetto passivo dell’IVA (Si diritto detrazione)


Esempio: Acquisto carburante per scuolabus - Fattura Euro 122,00 (di cui euro 100,00 per imponibile e euro 22,00 per IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA)
- Registrazione “autofattura” nel registro fatture vendita per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA) – N.B: registrazione fatta per annullare effetto IVA a credito registrata in IVA acquisti.
- Mandato di pagamento per Euro 122,00 al fornitore
- Reversale di incasso per Euro 22,00 (IVA) a titolo III entrata (ex. Categoria 5 – Proventi diversi) (cod. 3.5.2.2.1)
- Mandato di pagamento per versamento allo Stato in sede di liquidazione IVA (solo se risulta in sede di liquidazione IVA a debito) a titolo I uscita (ex intervento 7 – Imposte e tasse) (cod. – 1.10.3.1.1)

REVERSE CHARGE (Sempre e solo attività commerciale)
Art. 17 co.6 lett. a-ter) D.P.R. 633/1972
Il Comune non è utilizzatore finale del servizio, quindi non è soggetto passivo dell’IVA (Si diritto detrazione)


Esempio: Pulizia locali asilo nido - Fattura Euro 100,00 (senza IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto per Euro 122,00 (bisogna integrare fattura con IVA per euro 22,00 - (Servizio rilevante ai fini IVA)
- Registrazione “autofattura” nel registro fatture vendita per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA) – N.B: registrazione fatta per annullare effetto IVA a credito registrata in IVA acquisti.
- Mandato di pagamento per Euro 100,00 al fornitore
- Mandato di pagamento per versamento allo Stato in sede di liquidazione IVA (solo se risulta in sede di liquidazione IVA a debito) a titolo I uscita (ex intervento 7 – Imposte e tasse) (cod. 1.10.3.1.1).

SE SUTTO VA BENE VUOL DIRE CHE SONO ARRIVATO AD UN BUON PUNTO.

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 12/02/2015, 20:45
da Carrufo
Dubbi..
Il mandato di 122 al fornitore è emesso applicando una ritenuta di 22 e quindi netto di 100?

Come ci si comporta nel caso di % IVA particolari? Es. indetraibile e prorata?
E se pago parzialmente fattura?

Comunque mi sembra un'analisi ben fatta

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 12/02/2015, 21:01
da kicerog
Murazzo Vincenzo ha scritto:In teoria ragiono nel seguente modo (DITEMI SE MI SBAGLIO E DOVE MI SBAGLIO).

SPLIT PAYMENT (Attività istituzionale dell’Ente)
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972
Il Comune è utilizzatore finale del servizio, quindi è soggetto passivo dell’IVA (No diritto detrazione)


Esempio: Acquisto di carta per uffici - Fattura Euro 122,00 (di cui euro 100,00 per imponibile e euro 22,00 per IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto (Servizio Non rilevante fini IVA)
- Mandato di pagamento per Euro 122,00 al fornitore
- Reversale incasso per Euro 22,00 (IVA) a partite di giro
- Mandato di pagamento per Euro 22,00 (IVA) per versamento IVA allo Stato tramite F24EP.

SPLIT PAYMENT (Attività Commerciale)
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972
Il Comune non è utilizzatore finale del servizio, quindi non è soggetto passivo dell’IVA (Si diritto detrazione)


Esempio: Acquisto carburante per scuolabus - Fattura Euro 122,00 (di cui euro 100,00 per imponibile e euro 22,00 per IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA)
- Registrazione “autofattura” nel registro fatture vendita per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA) – N.B: registrazione fatta per annullare effetto IVA a credito registrata in IVA acquisti.
- Mandato di pagamento per Euro 122,00 al fornitore
- Reversale di incasso per Euro 22,00 (IVA) a titolo III entrata (ex. Categoria 5 – Proventi diversi) (cod. 3.5.2.2.1)
- Mandato di pagamento per versamento allo Stato in sede di liquidazione IVA (solo se risulta in sede di liquidazione IVA a debito) a titolo I uscita (ex intervento 7 – Imposte e tasse) (cod. – 1.10.3.1.1)

REVERSE CHARGE (Sempre e solo attività commerciale)
Art. 17 co.6 lett. a-ter) D.P.R. 633/1972
Il Comune non è utilizzatore finale del servizio, quindi non è soggetto passivo dell’IVA (Si diritto detrazione)


Esempio: Pulizia locali asilo nido - Fattura Euro 100,00 (senza IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto per Euro 122,00 (bisogna integrare fattura con IVA per euro 22,00 - (Servizio rilevante ai fini IVA)
- Registrazione “autofattura” nel registro fatture vendita per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA) – N.B: registrazione fatta per annullare effetto IVA a credito registrata in IVA acquisti.
- Mandato di pagamento per Euro 100,00 al fornitore
- Mandato di pagamento per versamento allo Stato in sede di liquidazione IVA (solo se risulta in sede di liquidazione IVA a debito) a titolo I uscita (ex intervento 7 – Imposte e tasse) (cod. 1.10.3.1.1).

SE SUTTO VA BENE VUOL DIRE CHE SONO ARRIVATO AD UN BUON PUNTO.


No , non ti sbagli.
E' la conclusione dell'operazione in se che reputo sbagliata e che mi fa girare i "GABBASISI" da qualche giorno.
Ma come dice un proverbio delle mie parti " Attacca l'asino dove vuole il Padrone".

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 8:44
da Paolo Gros
due cose:

a mio parere lo split commerciale non e' equiparabile contabilmente al reverse per cui la registrazione deve avvenire nelle vebndite acnhe per gli acquisti e non con autofattura.

pulizia asilo: poiche' ritengo che l'asilo non possa in assoluto essere un servizio commerciale la fattura d3elle pulizie non puo' essere in reverse ma in semplice split istituzionale

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 8:53
da prenotato
confermo tutto, sono le stesse conclusioni cui sono giunto io

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 9:18
da Murazzo Vincenzo
Buongiorno

Paolo hai ragione. Ho indebitamente utilizzato il termine "autofattura", che non viene emessa materialmente, giusto per evidenziare il fatto che la fattura emessa dal fornitore va registrata sia in acquisti che in vendite.

Ovviamente, split commerciale e reverse charge sono equiparabili solo nell'ultima fase, quella della liquidazione dell'Iva a debito, per il resto seguono passaggi diversi, proprio per il fatto che in reverse la fattura del fornitore è priva di Iva a differenza di quello che succete nello split commerciale.

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 9:24
da Murazzo Vincenzo
Ritengo che il mio ragionamento fila.

Ora attendo con ansia che la software house (H....y) apporti le dovute modifiche al gestionale, per verificare se il discorso fila anche nella pratica.

Ritengo comunque di avere un problema. Nel mio ente non viene fatta la liquidazione dell'IVA (mensile o trimestrale), ma solo la comunicazione annuale. Come mi comporto? (La gestione dell'IVA la fa la mia collega....e che collega...con la quale è difficle parlare :evil: :( :!: :?: )

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 9:42
da prenotato
gli comunicherai semplicemente gli importi mensili a debito e lei provvederà a fare l'eventuale versamento all'erario previo utilizzo del credito che vi permette di fare la sola comunicazione annuale

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 9:48
da raul
Murazzo Vincenzo ha scritto:Ritengo che il mio ragionamento fila.

Ora attendo con ansia che la software house (H....y) apporti le dovute modifiche al gestionale, per verificare se il discorso fila anche nella pratica.

Ritengo comunque di avere un problema. Nel mio ente non viene fatta la liquidazione dell'IVA (mensile o trimestrale), ma solo la comunicazione annuale. Come mi comporto? (La gestione dell'IVA la fa la mia collega....e che collega...con la quale è difficle parlare :evil: :( :!: :?: )


il tuo ragionamento fila ed è quello che facevo io, ma vorrei una risposta secca e precisa a questa domanda:
l'iva relativa allo split commerciale (22) la versi solo ed esclusivamente in base alla liquidazione periodica che comunque a sto punto sarà nel 99% dei casi a debito.
Alla fine, tutti i mesi o trimestri versi dell'iva a debito, e in bilancio continua ad aumentare di importo il capitolo dove fai la reversale di compensazione del mandato iva al fornitore.

La differenza fondamentale è che ora eri sempre a credito iva e quindi facevi le cose con calma. Da adesso devi fare tutto nei termini e anche prima perché la liquidazione sarà quasi sempre a debito

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

MessaggioInviato: 13/02/2015, 9:56
da lucio guerra
di Enzo Cuzzola


Il reverse charge è stato, purtroppo, esteso dalla legge di stabilità anche ad alcune operazioni prestate a favore degli enti pubblici, che sono in particolare quelle di cui alla lettera a) ter del sesto comma dell'art. 17 del dpr 633/72, cioè le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, L'inversione contabile, o reverse charge, è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Questo significa che la transazione è soggetta all'imposta la quale è assolta dal compratore. Il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta, applicando la norma che prevede l'utilizzo del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del dpr 633/1972). Il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro Iva delle fatture emesse sia nel registro Iva degli acquisti. Al fornitore va pagata la fattura, ovviamente, senza Iva, peraltro non addebitata. L'Iva, per essere annotata nei registri, non va versata.

Il reverse charge opera solo per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti imprenditori e non dei consumatori finali, pertanto sarà applicabile, agli enti pubblici, soltanto per gli acquisti dei suddetti servizi, effettuati in ambito commerciale e non anche istituzionale. Pertanto per gli acquisti dei servizi suddetti, effettuati in ambito di attività rilevanti Iva, il fornitore dovrà emettere fattura soggetta alla inversione contabile, mentre per tutti gli altri acquisti di beni e servizi, sia in ambito commerciale, sia in ambito istituzionale la fattura dovrà emessa indicando l'applicazione della scissione del pagamento. Questa è una delle principali complicazioni prodotta dalla estensione del meccanismo agli enti pubblici, in quanto il fornitore, contrariamente a quanto avviene in altri casi, non è in grado di stabilire, senza l'intervento dell'ente cliente preventivo rispetto alla emissione di fattura, se la stessa deve essere emessa in applicazione del detto meccanismo. Ecco che in occasione della trasmissione dell'ordine bisognerà indicare, come peraltro già previsto per l'annotazione della fattura nel relativo registro unico, se il capitolo su cui è stato impegnato sia rilevante Iva o meno.

Oltre ai servizi sopra indicati, alcuni enti, anche se pochi in verità, sono interessati anche ad altra ipotesi di applicazione dell'inversione contabile, prevista dalla lettera d-quater), del dpr 633/72, che prevede la applicazione, dello reverse charge, per gli acquisti effettuati (ovviamente sempre in ambito commerciale) di gas e di energia elettrica da un soggetto passivo-rivenditore.

Il meccanismo della inversione contabile nasce per contrastare le frodi carosello, cioè quelle truffe all'erario per cui il fornitore non versa l'Iva, mentre l'acquirente la detrae. Ora lo split payment, escludendo il pagamento dell'Iva al fornitore, di fatto contrasta, parimenti alla inversione contabile, le frodi carosello. Allora che senso ha lasciare, nei confronti degli enti pubblici, la coesistenza dei due obblighi? Qualcuno dovrebbe far comprendere al Mef che eliminare l'applicazione del reverse charge, nei confronti degli enti pubblici, comporterebbe un grandissimo vantaggio per la semplificazione, senza pericolo di frodi carosello.