SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda raul » 13/02/2015, 10:02

kicerog ha scritto:
Murazzo Vincenzo ha scritto:In teoria ragiono nel seguente modo (DITEMI SE MI SBAGLIO E DOVE MI SBAGLIO).

SPLIT PAYMENT (Attività istituzionale dell’Ente)
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

[b]SPLIT PAYMENT (Attività Commerciale)
Art. 17-ter D.P.R. 633/1972
Il Comune non è utilizzatore finale del servizio, quindi non è soggetto passivo dell’IVA (Si diritto detrazione)


Esempio: Acquisto carburante per scuolabus - Fattura Euro 122,00 (di cui euro 100,00 per imponibile e euro 22,00 per IVA)
- Registrazione fattura nel Registro fatture acquisto per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA)
- Registrazione “autofattura” nel registro fatture vendita per Euro 122,00 (di cui Euro 100,00 per imponibile ed euro 22,00 per IVA) - (Servizio rilevante ai fini IVA) – N.B: registrazione fatta per annullare effetto IVA a credito registrata in IVA acquisti.
- Mandato di pagamento per Euro 122,00 al fornitore
- Reversale di incasso per Euro 22,00 (IVA) a titolo III entrata (ex. Categoria 5 – Proventi diversi) (cod. 3.5.2.2.1)
- Mandato di pagamento per versamento allo Stato in sede di liquidazione IVA (solo se risulta in sede di liquidazione IVA a debito) a titolo I uscita (ex intervento 7 – Imposte e tasse) (cod. – 1.10.3.1.1)

SE SUTTO VA BENE VUOL DIRE CHE SONO ARRIVATO AD UN BUON PUNTO.




per chiarire ulteriormente, spero, ho evidenziato in rosso il passaggio critico: è come fa a non venire iva a debito considerato che tutta quella a credito è registrata anche a debito ??
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda cris » 13/02/2015, 10:30

Il credito derivante dalle precedenti dichiarazioni (registrazioni fino al 31.12.2014) che andrà ad esaurirsi......
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda raul » 13/02/2015, 10:37

cris ha scritto:Il credito derivante dalle precedenti dichiarazioni (registrazioni fino al 31.12.2014) che andrà ad esaurirsi......



ecco, ero qua che aspettavo.
quindi lo Stato per un bel po' di tempo non incassa né dal fornitore né dall'ente locale ??
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda EMI68 » 13/02/2015, 11:07

raul ha scritto:
cris ha scritto:Il credito derivante dalle precedenti dichiarazioni (registrazioni fino al 31.12.2014) che andrà ad esaurirsi......



ecco, ero qua che aspettavo.
quindi lo Stato per un bel po' di tempo non incassa né dal fornitore né dall'ente locale ??



La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità per l’utilizzo di crediti
tributari superiori ad euro 15.000 al fine di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione di
crediti inesistenti . In buona sostanza la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per il 2014 ha
previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che
utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle
attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il
credito.
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda raul » 13/02/2015, 11:23

EMI68 ha scritto:
raul ha scritto:
cris ha scritto:Il credito derivante dalle precedenti dichiarazioni (registrazioni fino al 31.12.2014) che andrà ad esaurirsi......



ecco, ero qua che aspettavo.
quindi lo Stato per un bel po' di tempo non incassa né dal fornitore né dall'ente locale ??



La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità per l’utilizzo di crediti
tributari superiori ad euro 15.000 al fine di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione di
crediti inesistenti . In buona sostanza la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per il 2014 ha
previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che
utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle
attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il
credito.


grazie, ma non c'entra niente
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda lucam78 » 13/02/2015, 11:34

Più lo leggo e più sono confuso!
A me l'analisi pare perfetta, senza errori, ma quindi dal punto di vista contabile non c'è grossa differenza fra lo split istituzionale e quello commerciale, se non i capitoli di bilancio per la giusta rappresentazione del regime iva.
Continuo a sostenere che la doppia registrazione dei 22 di iva prima in uscita (mandato al lordo al fornitore) e poi in entrata (perchè la trattengo al fornitore) adempie all'obbligo della doppia registrazione. per cui quando successivamente io la verso allo stato avrò avuto un uscita netta dell'iva a credito. Solo che prima la davo al fornitore ora allo stato.
Da cui, l'uscita c'è stata, ed io, a mio modestissimo parere, ho ancora un credito iva!

Ancora, l'iva che verso mensilmente è quella trattenuta, quella che in passato versavo al fornitore, in termini secchi di cassa nulla cambia. Questa iva trattenuta ha un codice di versamento tutto suo (620E) che nulla ha a che fare con la liquidazione iva. Ritengo pertanto, sempre a mio modestissimo parere, di continuare ad accumulare credito iva!

Se così non è vuol dire che stò sbagliando tutto e non capisco nulla! :cry:
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda raul » 13/02/2015, 11:40

lucam78 ha scritto:Più lo leggo e più sono confuso!
A me l'analisi pare perfetta, senza errori, ma quindi dal punto di vista contabile non c'è grossa differenza fra lo split istituzionale e quello commerciale, se non i capitoli di bilancio per la giusta rappresentazione del regime iva.
Continuo a sostenere che la doppia registrazione dei 22 di iva prima in uscita (mandato al lordo al fornitore) e poi in entrata (perchè la trattengo al fornitore) adempie all'obbligo della doppia registrazione. per cui quando successivamente io la verso allo stato avrò avuto un uscita netta dell'iva a credito. Solo che prima la davo al fornitore ora allo stato.
Da cui, l'uscita c'è stata, ed io, a mio modestissimo parere, ho ancora un credito iva!

Ancora, l'iva che verso mensilmente è quella trattenuta, quella che in passato versavo al fornitore, in termini secchi di cassa nulla cambia. Questa iva trattenuta ha un codice di versamento tutto suo (620E) che nulla ha a che fare con la liquidazione iva. Ritengo pertanto, sempre a mio modestissimo parere, di continuare ad accumulare credito iva!

Se così non è vuol dire che stò sbagliando tutto e non capisco nulla! :cry:


non capisco dove accumuli il credito iva
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda Paolo Gros » 13/02/2015, 11:46

Ora lo split payment, escludendo il pagamento dell'Iva al fornitore, di fatto contrasta, parimenti alla inversione contabile, le frodi carosello.
Non esistera' piu' Iva a credito per gli enti locali

vabbe' poi la chiudo qui e ciascuno si muoveraì come riteine giusto ed opportuno
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Moderatore Forum Tutto Pa

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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda EMI68 » 13/02/2015, 11:58

Il credito derivante dalle precedenti dichiarazioni (registrazioni fino al 31.12.2014) che andrà ad esaurirsi......

ecco, ero qua che aspettavo.
quindi lo Stato per un bel po' di tempo non incassa né dal fornitore né dall'ente locale ??


La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità per l’utilizzo di crediti
tributari superiori ad euro 15.000 al fine di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione di
crediti inesistenti . In buona sostanza la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per il 2014 ha
previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che
utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle
attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il
credito.

grazie, ma non c'entra niente

Non versi l'Iva Split Commerciale per compensazione con i crediti dell'anno precedente, solo fino alla concorrenza di euro 15,000, a meno che tu non abbia una dichiarazione con il visto di conformità
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Re: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - RIEPILOGO.

Messaggioda raul » 13/02/2015, 12:07

a prescindere dal visto di conformità o meno sto dicendo che l'iva a credito da adesso in avanti non esiste più.
Adesso inizi a compensare (+ o - 15.000) e lo stato non incassa e l'ente si mangia il credito. Finito il credito derivante dagli anni precedenti inizi a versare quindi in pratica non esiste più iva in detrazione.
Poni ad. esempio che non hai credito iva derivante dal 2014, inizi a versare da subito perché la doppia registrazione vanifica la detrazione.
sono tutti fenomeni
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