Assenza determina di liquidazione

Re: Assenza determina di liquidazione

Messaggioda RMonti » 29/09/2020, 16:44

A parere mio se il tuo regolamento di contabilità non prevede nulla in merito sarebbe opportuno inserire un articolo specifico che disciplini la materia.

Ti allego il testo di quello che prevede il "mio" regolamento.

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e
liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione della spesa compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è
disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della
conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell’ente. Salvo
specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture
effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.

4. L’assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa
l’esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche ed ai campioni.

5. A fornitura avvenuta, il Servizio che ha richiesto l’acquisto accerta la corrispondenza qualitativa e
quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna. Nel caso in cui il
responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscano la liquidazione
della fattura ed il pagamento delle relative somme, è tenuto a contestare al creditore ogni irregolarità e
difetto rilevato.

6. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento ai relativi estremi dell’impegno di
spesa.

7. Per ogni fattura ricevuta, il servizio competente provvede ai seguenti adempimenti:

a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente
ordinate ed eseguite;
b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
c) verifica la regolarità dei conteggi tecnici e l’osservanza delle disposizioni fiscali specifiche in materia.

8. Le medesime modalità indicate ai commi precedenti vengono applicate nel caso di esecuzione di lavori e
prestazioni di servizi.

9. L’atto di liquidazione viene emesso dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa o da suo delegato, deve essere corredato da tutta la documentazione atta a
comprovare il diritto acquisito dal creditore (compreso il documento unico di regolarità contributiva ovvero
la dichiarazione sostitutiva di certificazione) e deve indicare:

a) la causale e gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa (n. determina e n. impegno);
b) le generalità del creditore o dei creditori, complete di domicilio e dei dati fiscali;
c) la somma dovuta;
d) l’oggetto del debito ed i documenti di riferimento (fattura, parcella, contratto, nota, ecc.)
e) l’imputazione contabile (capitolo ed impegno);
f) le modalità di pagamento;
g) le attestazioni eventualmente richieste dalle vigenti norme o regolamenti.

10. Il servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa è tenuto a richiedere al creditore la
formale dichiarazione sulle esatte generalità, ragione sociale e modalità di pagamento se diverse da quelle
già acquisite alla banca dati del servizio finanziario o se non desumibili dalla fattura.

11. L’atto di liquidazione, è sottoscritto dal responsabile del servizio proponente o da suo delegato che,
sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la
liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed al pertinente
stanziamento di bilancio.

12. L’atto di liquidazione è trasmesso al Servizio Finanziario che procederà al riscontro secondo i principi e
le procedure della contabilità pubblica, della rispondenza dei documenti di spesa sotto il profilo
amministrativo, contabile e fiscale. La liquidazione contabile è funzionale ad autorizzare l’emissione del
relativo mandato di pagamento.

13. Il Servizio Finanziario procederà alle seguenti verifiche effettuate sulla base della documentazione a
corredo dell’atto:

a) che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa
esecutivo;
b) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia ancora disponibile;
c) che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista amministrativo e fiscale;
d) che l’obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
e) che l’atto sia corredato dal documento di regolarità contributiva ovvero della dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nei casi previsti dalla legge o altri obblighi normativi;
f) che sussista la regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

14. Qualora la liquidazione contabile, per qualsiasi ragione, non possa avere luogo, l’atto di liquidazione è
oggetto di approfondimento tra il servizio finanziario e il servizio proponente ai fini della definizione di
idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, l’atto di liquidazione sarà restituito,
con motivata relazione dal servizio finanziario al servizio di provenienza.
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