da PAO » 13/01/2015, 11:29
D.2 Fondo pluriennale vincolato
Il presente paragrafo è finalizzato a fornire informazioni operative agli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall’articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione genera-lizzata delle nuove norme, l’articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimen-tazione triennale (2012-2014) delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM.
Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalità di tale sperimentazione, fornendo altresì l’insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2015 la gestione contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, hanno presentato domanda di partecipazione al terzo anno della sperimentazione. Con decreto ministeriale n. 92164 del 15 novembre 2013 sono stati individuati gli enti che effettueranno la sperimentazione nel 2014.
Nell’ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato 2 al DPCM 28 dicembre 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da ri-sorse già accertate nell’esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il FPV nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddet-ta ‘potenziata’ di cui all’allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 si pone l’esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilità inter-no.
Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell’esercizio 2014.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsio-ne.
Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:
+ Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilità interno
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)
= Accertamenti correnti 2014 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.
Gli accertamenti adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell’anno 2014.
In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calco-lati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza