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Re: Applicazione avanzo di amministrazione per sp.correnti

MessaggioInviato: 29/08/2015, 10:46
da Rag.
intendi quindi che, in ogni mese dell'anno (post approvazione bilancio e non oltre la fine di novembre), posso variare il bilancio - vale a dire assestarlo - applicando avanzo di amministrazione a.a. precedenti anche per finanziare spese correnti ripetitive!

concludo bene?

grazie mille

Re: Applicazione avanzo di amministrazione per sp.correnti

MessaggioInviato: 31/08/2015, 11:11
da MonicaB
La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” in occasione dell’approvazione del rendiconto, a seguito della definizione della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.


Dove si dice che l'avanzo di amministrazione può ancora finanziare le spese correnti ripetitive? Mi sono persa qualcosa?
Chiaramente, se lo uso per la salvaguardia degli equilibri, lo posso fare in qualsiasi momento dichiarando lo squilibrio di bilancio che può essere anche successivo al 31-7 in quanto potrebbero, nel frattempo, essere intervenuti dei fatti che hanno modificato la situazione.