Re: NUOVO PROSPETTO PAREGGIO DI BILANCIO
Inviato: 14/03/2018, 15:54
Art. 1 - Comma 468 legge 232/2016
468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. (130)
________________________________________
(130) Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, lett. a), a-bis) e b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, [color=#FFFF00]dall’ art. 1, comma 785, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
[/color]785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «[color=#FFFF00] non finanziati dall'avanzo di amministrazione » sono soppresse;
[/color]b) l'ultimo periodo è soppresso.
forse ho capito
a seguito della modifica dovuta dal comma 785 l 205/207 sono state soppresse le parole sottolineate.quindi i comuni che hanno approvato un bilancio con fcde , anche s e finanziato da avanzo , possono portarlo in deduzione nel prospetto dei vincoli
468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. (130)
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(130) Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, lett. a), a-bis) e b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, [color=#FFFF00]dall’ art. 1, comma 785, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
[/color]785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «[color=#FFFF00] non finanziati dall'avanzo di amministrazione » sono soppresse;
[/color]b) l'ultimo periodo è soppresso.
forse ho capito
a seguito della modifica dovuta dal comma 785 l 205/207 sono state soppresse le parole sottolineate.quindi i comuni che hanno approvato un bilancio con fcde , anche s e finanziato da avanzo , possono portarlo in deduzione nel prospetto dei vincoli