da finanziaria 5 » 24/01/2024, 13:02
Nella nota metodologica all. C al decreto 14.12.2023, paragrafo finale è specificato che:
"Tale disposizione consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante
dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato - prima
dell’entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale,
delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista
fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente
per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza
ridotta.
Nel caso in cui un Sindaco abbia rinunciato totalmente a percepire l'indennità prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, l'importo va restituito o si può trattenere? Non capisco quando viene specificato "a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori"
Se un amministratore rinuncia come può essere utilizzato per l'incremento delle indennità???