cessione crediti e piattaforma crediti

Re: cessione crediti e piattaforma crediti

Messaggioda manuela1965 » 09/09/2015, 14:59

fred2010 ha scritto:
aldera ha scritto:ma, quindi, mi pare di capire che in qualsiasi caso di cessione di credito tra privati avente ad oggetto un debito della P.A., il cedente debba preventivamente richiedere la certificazione del suo credito alla P.A. sulla PCC?



a mio parere sì.
Fra l'altro ti può essere utile anche la lettura di questo prospetto: http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenza ... 038319.pdf


A me pare che la richiesta di cessione di un credito debba avvenire mediante contratto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere preventivamente notificata all'Amministrazione che entro 45 giorni può rifiutare la cessione del credito.
Che debba poi essere certificato anche sulla piattaforma non lo so.
manuela1965
 
Messaggi: 693
Iscritto il: 04/04/2015, 15:56

Re: cessione crediti e piattaforma crediti

Messaggioda manuela1965 » 09/09/2015, 17:38

aldera ha scritto:Un creditore dell'Ente che vuole cedere il suo credito ad un suo fornitore deve prima chiedere la certificazione del credito o può prescinderne?
C'è un dettato normativo, cioè che obbliga a passare tramite la piattaforma in caso di tutte le cessioni o la piattaforma è relativa solo al caso in cui si ricorra ad istituti finanziari o si desideri effettuare compensazioni?
Grazie


Ho trovato questo:

Ai fini dell’ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.
E' il tuo caso? ovvero debiti scaduti?
manuela1965
 
Messaggi: 693
Iscritto il: 04/04/2015, 15:56

Re: cessione crediti e piattaforma crediti

Messaggioda aldera » 09/09/2015, 18:13

È' proprio questo il punto. La regolarità contributiva è un elemento da verificare e puó essere un fattore di impedimento per opporsi alla cessione e, se si, come si deve operare per verificare tale regolarità?
L art. 37 comma 7 quinquies del DL 66/2015 dispone che la regolarità contributiva del cedente dei crediti sia attestata dal DURC allegato all atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione l ente devono acquisire il DURC del solo cessionario.
Il mio dubbio sorge dal fatto che il contesto del comma 7 quinquies è quello del credito certificato dalla PA tramite la piattaforma. Ma per le altre cessioni in cui il cedente non chiede la certificazione tramite PCC ?
Gli istituti di credito chiedono al cedente di farsi certificare il credito e poi sulla piattaforma la PA deve accettare la cessione.
Ma non sono rari i casi in cui un nostro creditore ha ceduto il suo credito ad un suo fornitore senza chiederci la certificazione. Di qui il problema che mi pongo circa il controllo della regolarità contributiva.
Se per legge, il passaggio tramite PCC è comunque un adempimento obbligatorio prima di una cessione allora non ci sarebbero "rischi" è saprei che comportamento tenere.
aldera
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 07/01/2015, 10:20

Re: cessione crediti e piattaforma crediti

Messaggioda aldera » 10/09/2015, 9:55

La Circolare MEF n. 15 del 13 aprile 2015, parlando della cessione del credito : "realizzata in modalità semplificata attraverso la PCC" specifica quanto riportato integralmente di seguito. Non ci sono, però, riferimenti diretti alla modalità ordinaria di cessione del credito (quella prevista nelle forme e secondo le modalità di cui al Codice Civile".
Che ne pensate?


ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7-ter, del D.L. 24/04/2014, n. 66, le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.
Il successivo comma 7-quinquies dispone inoltre che la regolarità contributiva del cedente dei crediti è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.
Nella fattispecie della cessione del credito, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva va effettuata nei confronti del cedente al momento del perfezionamento della cessione e nei confronti del cessionario, al momento del pagamento.
Ovviamente le cessioni del credito realizzate in modalità semplificata in PCC non possono prescindere dalla previa esistenza, in piattaforma, di un credito certo, liquido ed esigibile.

Da ultimo è necessario considerare la particolare fattispecie della cessione dei crediti futuri, che può realizzarsi solo in modalità ordinaria (con atto notarile), dal momento che la procedura semplificata (attraverso la PCC) è prevista solo per i crediti certificati che debbono essere necessariamente scaduti.

E’ appena il caso di evidenziare che la cessione di crediti futuri, da ritenersi ammessa ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e dall’articolo 117 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice degli appalti), dà luogo a particolari problematiche soprattutto dal punto di vista della verifica della regolarità fiscale e contributiva, potendo dar luogo a pratiche sostanzialmente elusive della normativa in parola.
E’ ovvio che le verifiche fiscale e contributiva non possano che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo liquido ed esigibile, ancorchè l’atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all’insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario.
Di conseguenza, ai fini dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti di cessione dei crediti futuri e dei conseguenti pagamenti a favore del cessionario, la verifica di regolarità contributiva (DURC) non potrebbe che essere effettuata se non con riferimento al momento in cui si realizza l’effettivo subingresso del nuovo creditore in un credito attuale, certo, liquido ed esigibile (scadenza della fattura commerciale emessa dall’originario creditore).
Nel momento del pagamento, poi, le verifiche del DURC riguarderanno unicamente il cessionario.
Va precisato, conclusivamente, che, in caso di cessione del credito realizzata in modalità semplificata attraverso la PCC, la verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 deve essere effettuata nei confronti dell’originario titolare del credito commerciale (cedente), esclusivamente al momento della certificazione. Le suddette verifiche fiscali saranno poi ripetute all’atto del pagamento del credito certificato (e ceduto), ma unicamente nei confronti del cessionario.
aldera
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 07/01/2015, 10:20

Re: cessione crediti e piattaforma crediti

Messaggioda Rusciano Luciano » 06/09/2017, 12:25

Buongiorno Aldera, scusami ma notando la tua competenza in materia vorrei chiedere la tua opinione. Ecco il punto:

il 30/5/17 la società "X" cede i crediti vantati verso il Comune alla cessionaria "Y" (atto notarile che ci è pervenuto il 6/6/2017). Con tale atto ha ceduto i crediti presenti e futuri derivanti dal contratto che ha con il comune.

Fin qui nulla quaestio. Il 05/6/2017 la soc. X presenta sulla PCC apposita Istanza di certificazione crediti e in tale istanza indica due fatture di aprile 2017, fatture anch'esse specificamente incluse nell'atto di cessione.

PRIMA DOMANDA: SECONDO TE E' POSSIBILE CHE LA SOCIETA' X ABBIA PRIMA CEDUTO I SUOI CREDITI PRESENTI E FUTURI AD ALTRO SOGGETTO E IN UN SECONDO MOMENTO ABBIA PRESENTATO ISTANZA SULLA PCC ?NON AVREBBE DOVUTO FARE IL CONTRARIO E CIOE' PRESENTARE L'ISTANZA SULLA PCC, OTTENERE MAGARI DAL COMUNE CHE QUEI CREDITI INDICATI SONO CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI, E SOLO DOPO EFFETTUARE LA CESSIONE ALLA BANCA O ALTRO SOGGETTO.
TI CHIEDO QUESTO PERCHE' POI, NEL NOSTRO CASO, SEBBENE ALL'ATTO DELLA CESSIONE ABBIAMO VERIFICATO LA REGOLARITA' DURC ED EQUITALIA DELLA CEDENTE, ABBIAMO COMUNQUE RITENUTO DI CERTIFICARE "A ZERO" PERCHè CI SIAMO DETTI... SE NEL FRATTEMPO HAI CEDUTO I TUOI CREDITI AD ALTRO SOGGETTO, ALLORA VUOL DIRE CHE DI QUEI CREDITI, AL MOMENTO DELLA CERTIFCAZIONE DA PARTE NOSTRA SULLA PCC, NON SEI PIU' TU IL TITOLARE...
secondo te abbiamo ragionato bene ? grazie
Rusciano Luciano
 
Messaggi: 772
Iscritto il: 08/09/2015, 9:11

Precedente

Torna a Finanziario

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.