da aldera » 10/09/2015, 9:55
La Circolare MEF n. 15 del 13 aprile 2015, parlando della cessione del credito : "realizzata in modalità semplificata attraverso la PCC" specifica quanto riportato integralmente di seguito. Non ci sono, però, riferimenti diretti alla modalità ordinaria di cessione del credito (quella prevista nelle forme e secondo le modalità di cui al Codice Civile".
Che ne pensate?
ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7-ter, del D.L. 24/04/2014, n. 66, le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.
Il successivo comma 7-quinquies dispone inoltre che la regolarità contributiva del cedente dei crediti è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.
Nella fattispecie della cessione del credito, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva va effettuata nei confronti del cedente al momento del perfezionamento della cessione e nei confronti del cessionario, al momento del pagamento.
Ovviamente le cessioni del credito realizzate in modalità semplificata in PCC non possono prescindere dalla previa esistenza, in piattaforma, di un credito certo, liquido ed esigibile.
Da ultimo è necessario considerare la particolare fattispecie della cessione dei crediti futuri, che può realizzarsi solo in modalità ordinaria (con atto notarile), dal momento che la procedura semplificata (attraverso la PCC) è prevista solo per i crediti certificati che debbono essere necessariamente scaduti.
E’ appena il caso di evidenziare che la cessione di crediti futuri, da ritenersi ammessa ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e dall’articolo 117 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice degli appalti), dà luogo a particolari problematiche soprattutto dal punto di vista della verifica della regolarità fiscale e contributiva, potendo dar luogo a pratiche sostanzialmente elusive della normativa in parola.
E’ ovvio che le verifiche fiscale e contributiva non possano che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo liquido ed esigibile, ancorchè l’atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all’insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario.
Di conseguenza, ai fini dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti di cessione dei crediti futuri e dei conseguenti pagamenti a favore del cessionario, la verifica di regolarità contributiva (DURC) non potrebbe che essere effettuata se non con riferimento al momento in cui si realizza l’effettivo subingresso del nuovo creditore in un credito attuale, certo, liquido ed esigibile (scadenza della fattura commerciale emessa dall’originario creditore).
Nel momento del pagamento, poi, le verifiche del DURC riguarderanno unicamente il cessionario.
Va precisato, conclusivamente, che, in caso di cessione del credito realizzata in modalità semplificata attraverso la PCC, la verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 deve essere effettuata nei confronti dell’originario titolare del credito commerciale (cedente), esclusivamente al momento della certificazione. Le suddette verifiche fiscali saranno poi ripetute all’atto del pagamento del credito certificato (e ceduto), ma unicamente nei confronti del cessionario.