competenze e limiti dei poteri del responsabile finanziario

competenze e limiti dei poteri del responsabile finanziario

Messaggioda angelo sessa » 29/05/2017, 13:23

Potete darmi suggerimenti su materiale ( giurisprudenza, dottrina , articoli testi) dove si parla delle competenze e limite delle funzioni del responsabile finanziario - ambito e delimitazione delle competenze. Mi occorre per ricorso avverso citazione della corte dei conti che ritiene responsabili (per colpa grave) anche il responsabile del servizio finanziario ( culpa in vigilando) in un procedimento di competenza dell'ufficio tecnico( perizia estimativa di beni immobili).

Grazie
angelo sessa
 
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Re: competenze e limiti dei poteri del responsabile finanzia

Messaggioda MonicaM » 30/05/2017, 8:02

segnalo la sentenza della corte dei conti sezione giurisdizionale della campania n.175/2017 che:
" solleva da danno erariale il responsabile
finanziario che aveva reso il proprio parere contabile positivo sull'assunzione di un
responsabile di servizio esterno (ex articolo 110 del Tuel) in assenza della laurea.
Secondo i giudici contabili il responsabile finanziario, limitandosi a esprimere il proprio
parere favorevole di regolarità contabile (inidoneo ad ascrivere la sua responsabilità
amministrativa) operava in conformità all'indirizzo contenuto nella circolare n. 25/1997
del ministero dell'Interno, in base alla quale «esula pertanto dall'attività richiesta al
servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza
o meno ai fini istituzionali dell'ente».
Inoltre, la norma che qualifica il parere contabile prevede che spetti al responsabile
finanziario verificare l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste
dall'ordinamento contabile e finanziario, la giusta imputazione al bilancio, la disponibilità
del fondo iscritto sul relativo intervento, l'osservanza delle norme fiscali e ogni altra
valutazione riferita ai soli aspetti contabili – economici e finanziari del procedimento
formativo dell'atto, non certo quella della verifica della legittimità dell'atto.
Di tenore diverso è invece la responsabilità del segretario generale, del sindaco e dei
componenti della giunta comunale.
Per il collegio contabile il maggior apporto al danno erariale è attribuibile al sindaco, in
quanto a fronte della ricostruzione degli atti e dei fatti, il suo ruolo nell'assunzione del
comandante è stato preminente.
Altra quota della responsabilità va attribuita al segretario comunale, che nella fattispecie
rivestiva anche le funzioni di responsabile del servizio del personale, cui ne seguiva la
sottoscrizione del contratto illegittimo. La sua responsabilità va ricercata nel parere reso
nella deliberazione di giunta comunale, assommando sia la funzione di garante dell'azione
amministrativa che di soggetto responsabile ex articolo 49 del Tuel a esprimere il proprio
parere tecnico, oltre a aver proceduto alla sottoscrizione del contratto individuale con
persona priva del requisito essenziale della laurea."
MonicaM
 
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Re: competenze e limiti dei poteri del responsabile finanzia

Messaggioda mcmurtry » 30/05/2017, 8:57

Sentenza certamente interessante.

Purtroppo, per completezza di informazione, va detto che ve ne sono diverse altre che vanno in direzione completamente opposta, ritenendo il visto o parere del responsabile finanziario un vero e proprio parere di legittimità.
mcmurtry
 
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Re: competenze e limiti dei poteri del responsabile finanzia

Messaggioda Ric957 » 30/05/2017, 9:25

Questa sentenza è veramente molto interessante, infatti sino ad ora si aveva notizia solamente di sentenze esattamente contrarie a questa, speriamo sia seguita da altre di tale tenore in quanto credo fosse questa una delle nostre maggiori preoccupazioni
Ric957
 
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Re: competenze e limiti dei poteri del responsabile finanzia

Messaggioda ullifa » 30/05/2017, 10:03

se n era già discusso
viewtopic.php?f=6&t=12780&p=51704#p51704

la tendenza è quella.
poi nel tuo caso in questione francamente non vedo come il RSF possa valutare una perizia corretta (ovvio se l'immobile è un palazzo che vale 1.000 e gli si da 1 l'errore è macroscopico).



Il Parere di regolarità contabile è un parere di legittimità secondo la
CdC a nulla servono i chiarimenti del Ministero dell’Interno ed i
principi emanati dall’Osservatorio della Finanza Locale.
Solo al giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni
dell’ordinamento (Sezioni Unite Corte di Cassazione, decisione
23031/2007)

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... IS7D7xH1QA

http://autonomielocali.regione.fvg.it/a ... reri=46914
ullifa
 
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Re: competenze e limiti dei poteri del responsabile finanzia

Messaggioda rioverde » 30/05/2017, 12:12

...e allora non capisco più che senso ha l'art.147 bis del tuel laddove stabilisce
"1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...
. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

che significa allora???
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Re: competenze e limiti dei poteri del responsabile finanzia

Messaggioda ullifa » 05/06/2017, 11:38

http://www.eticapa.it/eticapa/la-corruz ... o-diffuso/

La corruzione negli Enti locali come fenomeno diffuso

articolo che affronta incidentalmente la questione. In sostanza in una situazione di responsabilità diffusa si cerca un imputato che malauguratamente la Corte vorrebbe ( e ripeto vorrebbe) individuare nel RSF senza porsi il minimo dubbio sul percorso che ha portato a tali "illogiche" conclusioni

...Bruno Olivieri – pubblicato sul sito dell’”Associazione dei Segretari comunali e provinciali – G.B. Bruno Vighenzi” - vedi qui sotto, dove sono evidenziati due “bachi” legislativi fondamentali: a) la completa eliminazione di qualsivoglia sistema di controllo amministrativo pubblico esterno sugli atti degli enti locali (vedi qui approfondimento), che ha trovato il suo “focus” nella malaugurata abrogazione – avvenuta in sede di riforma dell’anno 2001 del Titolo V della Costituzione- degli articoli 125 e 130 della Carta scritta dai nostri Padri Costituenti; b) la precarizzazione selvaggia della dirigenza di carriera degli Enti locali, arrivata ormai al punto di vedere l’introduzione per legge – palesemente incostituzionale – avvenuta tre anni fa di una quota del 30% dei posti di dirigenti reclutabili dall’esterno senza concorso pubblico:...
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