da Paolo Gros » 04/05/2015, 12:23
da Ifel..
Caso 1: Split payment in ambito istituzionale
Lo split payment (scissione dei pagamenti), introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici (vedi C.M. 1/E/2015), che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il corrispettivo al netto dell’IVA. Sono escluse dall'applicazione dello split payment le operazioni per i quali l'ente acquirente è debitore d'imposta in quanto soggetto all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Funzionamento – fornitori:
Emissione di fattura comprensiva di IVA
Indicazione in fattura «scissione dei pagamenti»
Annotazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi
L’IVA non viene computata a debito (non rientra nelle liquidazioni periodiche)
Le fatture emesse non possono riportare l’indicazione «esigibilità immediata»
Funzionamento - amministrazioni pubbliche:
Versano al fornitore l’ammontare del corrispettivo al netto dell’IVA
Versano all’Erario l’imposta, quando questa diventa esigibile
Esigibilità all’atto del pagamento della fattura
Possibilità di optare per una esigibilità anticipata all’atto della ricezione della fattura
In contabilità finanziaria l’ente:
1. registra l’impegno comprensivo dell’IVA
2. all’atto della liquidazione:
3.a. tra le partite di giro registra un accertamento pari all’importo IVA da versare sul capitolo Altre ritenute n.a.c. E. 9.01.01.99.999 ;
3.b. contestualmente registra un impegno di pari importo tra le partite di giro sul capitolo Versamento di altre ritenute n.a.c. U. 7.01.01.99.999
4. emette un mandato al fornitore per l’importo fatturato al netto dell’IVA;
5. emette un ordine di pagamento in quietanza di entrata per la parte che si compensa con la reversale in entrata di cui al punto a);
6. emette il mandato di cui al punto b) all’atto del versamento dell’imposta all’erario.
Caso 2: split payment in ambito commerciale
In questo caso il legislatore prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
In contabilità finanziaria l’ente:
1. registra l’impegno comprensivo dell’IVA;
2. all’atto della liquidazione:
a) tra le entrate correnti registra un accertamento pari all’importo IVA non versata al fornitore sul capitolo E 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. ;
a.b) emette un mandato al fornitore per l’importo fatturato al netto dell’IVA;
a.c) si emette un ordine di pagamento in quietanza di entrata del proprio bilancio, all’entrata di cui al punto a), per la parte dell’impegno di cui al punto 1) corrispondente all’IVA;
a.d) nel momento della liquidazione periodica, alla quantificazione dell’imposta da versare nel periodo, registra un impegno tra le spese correnti per l’importo a debito da versare risultante dal conteggio periodico sul capitolo IVA A DEBITO U 1.10.99.99.000
In considerazione del fatto che l’imposta in questo caso concorre alla liquidazione periodica, la distinzione tra split payment in ambito commerciale con IVA detraibile e split payment in ambito commerciale con IVA indetraibile rileva solo ai fini della liquidazione periodica ma non delle registrazioni contabili.
Caso 3: reverse charge commerciale
Nel Reverse Charge, o inversione contabile, viene capovolto l’ordinario sistema dell’IVA, in cui il soggetto passivo obbligato, cioè colui che effettua una cessione di beni ovvero rende una prestazione di servizi è anche il debitore dell’imposta, cioè il soggetto che deve versare all’Erario l’ammontare dell’IVA incassata, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente.
L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il cedente/prestatore emetta nei confronti del proprio cliente soggetto passivo, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, fattura senza addebito d’imposta riportando l’annotazione che trattasi di operazione in “inversione contabile”, con l’eventuale menzione della norma di riferimento.
Nella contabilità Iva l’ente:
1. Comunica al fornitore l’attività commerciale;
2. integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’ammontare dell’imposta dovuta;
3. Annota la fattura nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi entro il mese in cui è ricevuta
In contabilità finanziaria l’ente:
1. registra l’impegno comprensivo dell’IVA;
2. all’atto della liquidazione:
a) tra le entrate correnti registra un accertamento pari all’importo IVA non versata al fornitore sul capitolo E 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c .;
a.b) emette un mandato al fornitore per l’importo fatturato senza addebito di imposta;
a.c) si emette un ordine di pagamento in quietanza di entrata del proprio bilancio, all’entrata di cui al punto a), per la parte dell’impegno di cui al punto 1) corrispondente all’IVA;
a.d) nel momento della liquidazione periodica, registra un impegno tra le spese correnti per l’importo a debito da versare risultante dal conteggio periodico sul capitolo sul capitolo IVA A DEBITO U 1.10.99.99.000
Caso 4: reverse charge istituzionale
La fornitura rientra nell’ambito istituzionale dell’ente pubblico: non si applica il reverse charge.
Le fatture alla pubblica amministrazione vengono effettuate con addebito dell’IVA, e rientrano pertanto nella fattispecie dello split payment.
Diventa indispensabile comunicare al fornitore, al momento dell'emissione della fattura, se l'acquisto riguarda l'ambito commerciale o istituzionale, per permettere allo stesso di emetterla correttamente in quanto nel primo caso la fattura subirà l'inversione contabile e non esporrà l'iva mentre nel secondo caso sarà una normale fattura pagata con lo split payment.
Caso 5: incasso di una fattura emessa dal comune in split payment
La fattura emessa dall’ente dovrà essere contabilizzata dallo stesso ente ma non sarà presa in considerazione ai fini della liquidazione periodica.
Nella contabilità finanziaria dell’ente:
1.1. accerta l’entrata al lordo di IVA;
1.2. Impegna la spesa per l’IVA a debito sul capitolo U. sul capitolo altre spese correnti n.a.c. U 1.10.99.99.000
1.3. Emette ordinativo di incasso per la parte dell’accertamento al netto di IVA;
1.4. Per la parte restante dell’accertamento di cui al punto 1), si emette un ordine di incasso in quietanza di spesa del proprio bilancio, quest’ultimo a valere sull’impegno di cui al punto 2).