da ABRUZZO » ieri, 22:01
Fondo obiettivi di finanza pubblica:
Viene istituito il piano finanziario “Fondo obiettivi di finanza pubblica” (U.1.10.01.07.001).
Questo fondo è destinato all’accantonamento dei contributi per la finanza pubblica e sarà incluso nella missione 20 della parte corrente della spesa.
Per il bilancio di previsione 2025/2027, il fondo deve essere registrato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di riparto, tramite variazione di bilancio.
A partire dal bilancio 2026/2028, il fondo sarà incluso nell’allegato A/1 relativo alle risorse accantonate del risultato di amministrazione presunto.
La rappresentazione del fondo nel prospetto varia a seconda della situazione di avanzo o disavanzo dell’ente.
Enti con risultato negativo: il fondo contribuisce al ripiano anticipato del disavanzo.
Enti in avanzo: l’importo è accantonato e utilizzabile dopo la verifica di preconsuntivo.
Equilibrio di bilancio:
A livello di rendiconto, viene chiarito che l’equilibrio di bilancio è il saldo tra entrate e spese di competenza finanziaria, inclusi utilizzi di avanzo e recupero di disavanzo, nonché utilizzi del fondo pluriennale vincolato.
A partire dal 2025, Comuni, Province e Città metropolitane devono raggiungere l’equilibrio (W2) superiore a zero.
Il fondo obiettivi di finanza pubblica, confluito nel risultato di amministrazione, non va rilevato tra gli accantonamenti in contabilità economico-patrimoniale.