principali novità affidamenti dal 1 gennaio 2015

principali novità affidamenti dal 1 gennaio 2015

Messaggioda lucio guerra » 09/01/2015, 23:03

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Meritano un approfondimento specifico le modifiche che sono intervenute (con l'articolo 23 bis della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014) all’art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso modalità di aggregazione: mentre il decreto legge 66/2014 prevedeva l’immediata operatività delle previsioni ivi stabilite, nel corso della conversione il legge 114/2014, i termini sono stati prorogati ed entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

L’art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di Committenza) del d. lgs. 163/2006 come modificato da ultimo dalla legge 114/14 stabilisce al comma 3-bis che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).
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Re: principali novità affidamenti dal 1 gennaio 2015

Messaggioda francescaromana » 17/01/2015, 8:10

ho un problema: nel dicembre 2014 l'ex responsabile del servizio economico finanziario ha affidato con determina un incarico per recupero iva irap ad una ditta ma ha dimenticato di generare il CIG. DALL'1.1.2015 non è più responsabile ed adesso lo sono io. contattata dalla ditta per la firma della convenzione mi sono accorta di ciò ma non so come rimediare. Mi aiutate per favore ? grazie
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Re: principali novità affidamenti dal 1 gennaio 2015

Messaggioda lucio guerra » 17/01/2015, 9:32

è solo possibile una "forzatura" di agganciarlo ad altro cig per simile prestazione di ordine generico
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